Il Comune va incontro al dissesto: ecco chi non potrà più candidarsi

In caso di condanna, gli amministratori vecchi e nuovi rischiano di essere estromessi per dieci anni La legge prevede l’interdizione da assessore, revisore dei conti e rappresentante di enti pubblici
CHIETI. Fino a dieci anni di incandidabilità alle cariche di sindaco, presidente di Provincia e di giunta regionale, consigliere comunale, provinciale e regionale, ma anche del Parlamento italiano ed europeo, oltre all’interdizione per lo stesso arco temporale dal mandato di assessore, revisore di conti di enti locali e rappresentante di istituzioni e organismi pubblici e privati. È quanto rischiano gli amministratori teatini di oggi e di ieri nel caso in cui fossero accertate e circoscritte le responsabilità del dissesto del Comune.
In attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte dei conti dopo l’udienza di giovedì scorso all’Aquila, con la quale i giudici hanno confermato le criticità al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, certificando un aumento della situazione debitoria dell’ente da 78 a circa 98 milioni di euro, i timori tra i nuovi e i vecchi amministratori (dagli esecutivi di centrodestra guidati dall’ex sindaco Umberto Di Primio a quello di centrosinistra attualmente in carica di Diego Ferrara, se giudicato corresponsabile dalle sezioni giurisdizionali della magistratura contabile) sono legati alle conseguenze del dissesto economico anche in vista dei futuri impegni elettorali, in primis le regionali del 2024. La legge in materia è chiara: in base al decreto legislativo 267/2000, meglio conosciuto come Testo unico sugli enti locali (Tuel), oltre a una responsabilità erariale «qualora i fatti e le omissioni siano stati commessi con dolo o con colpa grave», i sindaci e gli assessori giudicati responsabili anche in primo grado «non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici». Inoltre «viene imposta una sanzione pecuniaria, incassata direttamente dall’ente in dissesto, pari a un minimo di cinque fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda percepita dagli amministratori al momento della violazione».
Il passo successivo alla dichiarazione di dissesto è la nomina di un organo straordinario di liquidazione con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, in modo da accertare la massa attiva e passiva e arrivare a «una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente». Entro tre mesi dovrà poi essere redatta un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, incentrato sull’aumento di imposte, tasse e canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, come peraltro già in vigore a Chieti, sull’eliminazione «dei servizi non indispensabili» e sul contenimento «degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza».
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