Il Cus indebitato per 4 milioni: il centro sportivo resta fallito

Bocciato il ricorso dell’ente: anche la Corte d’appello dell’Aquila certifica il buco verso l’ateneo Il reclamo di Di Marco è stato giudicato infondato: «Anche un’associazione deve ricoprire i conti»
CHIETI . La Corte d’appello dell’Aquila boccia il ricorso del Cus Chieti contro il fallimento del centro sportivo, dichiarato nel 2019 con sentenza del tribunale di Chieti su richiesta dell’università d’Annunzio. I giudici della Corte (collegio presieduto da Silvia Fabrizio e composto da Francesco Filocamo e Alberto Iachini) confermano dunque la sentenza di primo grado che ha messo la parola fine sul centro sportivo presieduto da Mario Di Marco. Ma sui rapporti tra Cus e università d’Annunzio arriva anche una sentenza del Consiglio di Stato che ne conferma una precedente del Tar, appellata sia dal Cus che dall’ateneo.
Il fallimento del centro sportivo è stato decretato dal tribunale teatino con sentenza del 17 luglio 2019. A chiederlo è stata la d’Annunzio guidata dal rettore Sergio Caputi, che non riusciva a riavere i 4.195.623 euro maturati a seguito di sentenze passate in giudicato. Il Cus, da parte sua, asseriva di avere con l’ateneo un credito molto più oneroso, ma il tribunale ha deciso per il fallimento. Contro questa sentenza il Cus, assistito da Luigi Di Alberti, ha presentato appello. Il Fallimento Cus, affidato alla curatrice Silvana De Donato, non si è costituito, mentre lo ha fatto la d’Annunzio con l’avvocato Antonio D’Antonio. «Ritiene la Corte che il reclamo», scrivono i giudici, «benché colga alcuni profili di superficialità della motivazione della sentenza reclamata, tuttavia suscettibile di integrazione in questa sede, sia infondato in entrambi i motivi nei quali è stato articolato e non meriti, pertanto, accoglimento». I giudici confermano, dunque, le ragioni della sentenza di primo grado, partendo dal fatto che il Cus, pur essendo una «associazione sportiva dilettantistica - quale indubbiamente è, sotto il profilo formale, l’odierna reclamante - è suscettibile di assumere lo status di imprenditore commerciale - e di essere quindi assoggettata a procedure concorsuali e, in particolare, a fallimento».
La sentenza tocca anche aspetti dei rapporti economici tra Cus e università che sono oggetto, invece, di un’altra sentenza, questa volta del Consiglio di Stato (a firma del presidente del collegio Giancarlo Montedoro, giudice estensore Vincenzo Lopilato) a cui si sono rivolti sia il Fallimento Cus portato avanti da De Donato, sia l’università d’Annunzio. Entrambi chiedevano la riforma di parti diverse della sentenza del Tar del 10 maggio 2018, numero 154. Il Consiglio di Stato, nell’udienza del 28 ottobre scorso, ha rigettato entrambe le istanze, confermando in toto il pronunciamento del Tar. La sentenza del tribunale amministrativo non aveva dichiarato nulla la convenzione tra la d’Annunzio e il Cus e il Consiglio di Stato ha ribadito che «la convenzione non può ritenersi nulla». Ai giudici non appare neanche fondata la richiesta di «erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato come il Cus non avesse fornito alcuna prova di avere svolto, con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013 (fino al 15 ottobre) le prestazioni regolate dalla convenzione». E infine il Consiglio di Stato si è dimostrato d’accordo con il Tar nel ritenere che non ci poteva essere un rinnovo tacito della convenzione.
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