Il giudice al dg: «Ha violato la privacy, processatelo»

29 Aprile 2016

Accolta l’opposizione di sessanta dipendenti dell’Università, ma il gup va oltre Impone alla procura (che voleva archiviare) l’imputazione contro Del Vecchio

CHIETI. Da responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione in Ateneo a imputato da processare per violazione della privacy e diffamazione. Da graziato dalla procura, che aveva chiesto l’archiviazione, a direttore generale messo sott’accusa in modo coatto dal gup, Antonella Redaelli che ha accolto l’opposizione di sessanta parti offese. Filippo Del Vecchio, secondo il giudice, ha diffamato oltre cento dipendenti dell’Università. Ed ha violato il loro diritto alla privacy: una mazzata sul dg che dovrebbe far rispettare nella D’Annunzio proprio le norme sulla trasparenza.

Alla pm, Marika Ponziani, che chiedeva di archiviare il caso, ha risposto un giudice terzo che, per la prima volta in inchieste sull’Università, accogliendo le opposizioni degli avvocati Rocco Carabba, Silvio Rustignoli, Amalia Schiazza, Maurizio Mililli e Gaetano Mimola, ha bypassato la procura e imposto l’imputazione.

Il tema era l'aver diffuso, via e-mail, a tutto il personale dell’Ateneo di Chieti e Pescara e poi pubblicato sul sito web dell'Università, un documento chiamato "analisi utilizzo fondo accademico 2001-20013" con inseriti i nominativi dei dipendenti che avevano asseritamente ricevuto indebite erogazioni.

Un atto del dg Del Vecchio che, il 30 luglio 2015, fu definito dal Garante per la protezione dei dati personali una violazione lapalissiana della privacy. Il gup ha fatto proprie le conclusioni del garante. I motivi della sua decisione che sconfessa la procura sono racchiusi in sei pagine. Eccone i passaggi chiave: «In generale, si osserva che, in base alla disciplina di protezione dei dati personali, il datore di lavoro pubblico può trattare i dati personali dei lavoratori nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali e disciplinano il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi ponendo in essere operazioni di trattamento proporzionate alle finalità perseguite. Nei restanti casi, è consentita "solamente la comunicazione in forma anonima".

Riguardo al caso in esame (cioè il comparto Università): non risulta, allo stato, alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione ai soggetti sindacali, ovvero al restante personale in servizio, dello specifico ammontare dei compensi accessori erogati individualmente ai dipendenti. Pertanto le modalità comunicative utilizzate (inoltro a tutto il personale dell'Ateneo di una mail recante in allegato un documento che riportava i nominativi e le somme percepite, asseritamente in modo indebito, da ciascun dipendente) hanno dato luogo ad un trattamento dei dati personali in violazione della legge sulla privacy».

Il gup va oltre: «Il personale destinatario della comunicazione elettronica non aveva titolo alcuno per venire a conoscenza dell'ammontare delle somme percepite dei colleghi dell'area amministrativa contabile. Diversamente da quanto accaduto, sarebbe stato quindi rispettoso del diritto alla dignità, riservatezza e alla protezione dei dati di ciascuno degli interessati provvedere a comunicazioni individualizzate». E aggiunge: «Deve pertanto essere vietata all'Università D'Annunzio l'ulteriore comunicazione al personale docente e non docente, con le modalità comunicative utilizzate nei termini su esposti».

Interessante è quest’altro passaggio: «La diffusione di dati personali deve avvenire contemperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati, si ritiene che la perdurante pubblicazione dei nominativi riferiti a più di cento lavoratori e delle somme accessorie ad essi individualmente erogate, determina una illecita diffusione di dati personali in quanto effettuata in assenza di idonea base normativa».

C'è stato un danno? Sì perché «La diffusione del documento indirizzato via mail a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito web dell'Ateneo, contenente la chiosa - Conclusioni (il "Paradiso di Napoleone") - che appare offrire all'opinione pubblica l'immagine di un personale (nominativamente indicato unitamente ai benefici in euro ricevuti da ciascuno) legato ad un sistema di malaffare asseritamente istituito dalla precedente dirigenza (il riferimento è all'ex direttore generale predecessore del Del Vecchio). Tale fatto appare chiaramente offendere la reputazione delle persone iscritte nel documento diffuso a tutti i dipendenti e nel sito web».

L’affondo finale è: «Deve pertanto essere formulata alla imputazione nel termine di 10 giorni a carico di Del Vecchio Filippo perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore e il decoro dei dipendenti». Firmato: Antonella Redaelli.