Il giudice del lavoro condanna la Sevel

Troppi operai assenti durante le elezioni regionali ma per il tribunale l’azienda non poteva chiudere due giorni la fabbrica
LANCIANO. Condanna per la Sevel. Il giudice del lavoro Cristina Di Stefano ha accertato la condotta illegittima dell’azienda del Ducato Fiat e dei gemelli Peugeot e Citroen in occasione delle elezioni regionali ed europee del 25 maggio 2014. La direzione aziendale, di concerto con quanto stabilito con le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismi e Ugl Metalmeccanici nel contratto collettivo specifico, aveva deciso di chiudere lo stabilimento il 26 e 27 maggio con il recupero rispettivamente di un giorno con ferie e permessi residui e l’altro con una giornata lavorativa in regime ordinario e non aveva riconosciuto il diritto a tre giorni di riposo compensativo ai rappresentanti di lista, ma solo a presidenti, segretari e scrutatori. La Sevel aveva motivato la chiusura collettiva con l’alto tasso di assenteismo registrato durante le tornate elettorali (secondo dati Fiat il record si è toccato alle politiche del 2006 con il 41% di assenze e a quelle del 2008 con il 38% di permessi elettorali).
Ma per il tribunale di Lanciano la condotta adottata è illegittima e il colosso industriale è stato condannato alla restituzione di un giorno di permesso o ferie residue e uno di riposo compensativo, oltre al pagamento della normale retribuzione per la giornata non lavorativa del 27 maggio 2014 e delle spese legali. A fare ricorso sono stati sette dipendenti aderenti allo Slai Cobas, difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Pierpaolo Passarelli di uno studio legale di Campobasso, esperti di diritto del lavoro, e altri lavoratori delle organizzazioni Fiom e Usb.
Per il giudice «la società non avrebbe dovuto imporre alcun recupero produttivo per la giornata del 27 maggio ai rappresentanti di lista impegnati nelle operazioni elettorali». Quanto alla giornata del 28 maggio i ricorrenti «avevano la facoltà di scegliere se svolgere l’attività lavorativa, godendo in tal caso della corresponsione di una maggiorazione sulla retribuzione, ovvero di non svolgere alcuna attività lavorativa, utilizzando il recupero compensativo elettorale». Il tribunale ha anche stabilito che i tre giorni in cui si svolsero le operazioni elettorali non possono essere considerati «giorni di assenza dal lavoro», quanto piuttosto «giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali». Soddisfazione è stata espressa dagli aderenti dello Slai Cobas, il rappresentante Giordano Spoltore e il coordinatore provinciale Giovanni Sappracone.
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