In vacanza mentre è in congedo, licenziata

Una dipendente della d’Annunzio va in Cina per 9 giorni invece di assistere la madre malata. Il giudice dice no al reintegro
CHIETI. Era in congedo straordinario dall’università d’Annunzio per assistere la madre malata, ma invece di stare a casa va in Cina. L’ateneo lo scopre e la licenzia. Lei ricorre al giudice del lavoro, che però rigetta il ricorso e conferma il licenziamento. Finisce che la donna viene condannata anche al pagamento di 5.534 euro di spese legali.
La sentenza, a firma del giudice del lavoro Laura Ciarcia, è arrivata lunedì scorso, mentre la lettera di licenziamento è dello scorso 7 agosto. La dipendente aveva chiesto un mese di congedo straordinario per assistere la mamma affetta da gravi handicap. Nel corso del mese era andata però 9 giorni in Cina, dal 10 al 18 novembre del 2017. La dipendente non ha negato di aver partecipato al viaggio, ma ha cercato di giustificarlo, sia di fronte all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari composto da Antonio D’Antonio (responsabile), Anna Scimone e Francescopaolo Febo, sia in tribunale dove è stata assistita dall’avvocato Leo Brocchi. La donna si è giustificata dicendo di essere stata costretta a lasciare la madre per 9 giorni perché doveva necessariamente accompagnare il marito (che ha anche un rapporto di lavoro con l’ateneo) a un convegno a Pechino. La madre è stata lasciata alle cure dell’altro figlio e il marito aveva bisogno della sua assistenza perché a sua volta affetto da una patologia invalidante. Ma i certificati medici prodotti a riguardo non hanno convinto né l’Ufficio per i procedimenti disciplinari né il giudice. Dello «stato di malattia del coniuge», scrive il giudice, «come giustamente evidenziato dell’università, non era stato dedotto neppure il carattere acuto e della cui gravità è lecito dubitare». «Nel caso di specie», si legge ancora nella sentenza, «il fatto che la ricorrente si sia astenuta dalla cura e dall’assistenza della propria madre (per adempiere alle quali il datore di lavoro le aveva accordato il diritto al congedo straordinario) per la durata di ben 9 giorni continuativi, recandosi all’estero, dimostra come la stessa abbia indebitamente fruito di quest’ultimo beneficio senza perseguire la sua naturale finalità, abusando della fiducia del datore di lavoro. Tale comportamento integra senz’altro l’ipotesi di abuso del diritto, giacché la condotta si è palesata, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, avendo determinato una ingiusta privazione della prestazione lavorativa correlata a un’indebita percezione della retribuzione, una violazione dell’affidamento riposto e uno sviamento dell’intervento assistenziale». E dunque per il giudice la dipendente si è «volontariamente recata all’estero per vacanza», perciò «il licenziamento per giustificato motivo soggettivo non può che considerarsi pienamente legittimo».

