Ingiunzione della Bonifica, “sconto” Tar al Comune
CHIETI. Il Comune non deve pagare il decreto ingiuntivo del Consorzio di bonifica per 2.081.841,49 euro più interessi. O almeno non deve pagare la somma per intero, ma solo nella quota parte di 320.42...
CHIETI. Il Comune non deve pagare il decreto ingiuntivo del Consorzio di bonifica per 2.081.841,49 euro più interessi. O almeno non deve pagare la somma per intero, ma solo nella quota parte di 320.423,55 euro. È quanto ha deciso il Tar di Pescara accogliendo in gran parte il ricorso del Comune che si opponeva al decreto ingiuntivo. I giudici hanno così deciso in considerazione del fatto che dal 3 luglio 2017 la gestione del servizio idrico comunale è passata nelle mani dell’Aca ed è quindi l’azienda acquedottistica, costituitasi in giudizio, a dover pagare le fatture successive a quella data per il servizio di depurazione svolto dal Consorzio di bonifica Centro.
«Nel merito», scrivono i giudici nella sentenza, «appare confermato che il 27 ottobre 2011 il Comune di Chieti e il Consorzio creditore hanno rinnovato l’accordo di programma del 21 agosto 2009 per la gestione del servizio di depurazione della città di Chieti, per la durata di venti anni dal 1 gennaio 2012» e «che il 3 luglio 2017, tuttavia, la gestione del servizio idrico integrato veniva trasferita dal Comune all’Aca». E dunque «il Consorzio ha effettuato, così come sta effettuando, il servizio di depurazione non in favore del Comune, ma dell’attuale gestore del servizio idrico, che riversa poi il relativo costo sulla utenza. Da tutto quanto sopra emerge che, per le prestazioni già effettuate prima del 3 luglio 2017, il consorzio può pretendere l’adempimento nei confronti del Comune; mentre, per le prestazioni rese dopo è obbligato a fatturare le prestazioni direttamente ad Aac spa. Salvo il già avvenuto parziale pagamento di quanto dovuto nei limiti dell’importo di 478.530,93 euro, le fatture per 798.954,48 euro sono quelle emesse fino al 3 luglio 2017, con la conseguenza che con riguardo a esse si impone la conferma della condanna del Comune al pagamento del residuo non pagato – 320.423,55 euro - e il conseguente rigetto, in parte, del presente ricorso in opposizione; quelle pari al totale di euro 1.282.887,01 sono invece successive e pertanto, con riferimento a esse, deve essere accolto il ricorso in opposizione». (a.i.)
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