L’allenatore fa ricorso: «Non sono un pedofilo»

6 Agosto 2019

Furgiuele chiede l’annullamento della condanna inflitta in primo grado a 12 anni «Macroscopico errore: mi hanno descritto come un mostro anche senza prove»

CHIETI. «La condanna di Riccardo Furgiuele è un macroscopico errore». Lo scrive l’avvocato Luigi Antonangeli nel ricorso che chiede l’annullamento della sentenza con cui il tribunale di Chieti ha inflitto 12 anni di carcere all’allenatore di baseball per abusi sessuali, anche completi, su 9 suoi piccoli allievi tra gli 8 e i 13 anni. Furgiuele, 53 anni, venezuelano d’origine e residente a Sambuceto, torna a respingere l’accusa di pedofilia. La linea difensiva è racchiusa nelle 34 pagine dell’atto d’appello arrivato sul tavolo dei giudici aquilani, che devono ancora fissare la data dell’udienza.
L’INCIDENTE PROBATORIO. Per Antonangeli, l’incidente probatorio durante il quale sono state raccolte le testimonianze delle piccole vittime è da considerarsi nullo. «Si è infatti trattato di un impedito contraddittorio e negato diritto di difesa, giacché dover assistere alle audizioni protette senza percepire quel che il perito e il minore si dicevano, non poter rivolgere domande o fare opposizioni e osservazioni equivale al mancato intervento».
LE PROVE. Nel ricorso si parla di «insussistenza dei fatti e comunque della prova di essi e della responsabilità dell’imputato, quantomeno al di là di ogni ragionevole dubbio». La sentenza impugnata «ha infatti ricostruito le vicende travisando le risultanze, svalutando (quando non valutando) le vaghezze dell’imputazione, le contraddizioni ed inverosimiglianze delle deposizioni, negligendo o immotivatamente rigettando le tesi difensive e non valorizzando né gli elementi oggettivi a discarico né l’assenza di alcun riscontro obiettivo esterno alle dichiarazioni accusatorie».
I RACCONTI. «Nessuna delle dichiarazioni è stata spontanea», insiste l’avvocato Antonangeli, «tutti i minori, i loro genitori e la polizia giudiziaria avevano ripetutamente parlato tra loro e con altri, scambiandosi informazioni, impressioni, opinioni, ben prima delle audizioni protette». Per la difesa, dunque, si è verificato un «grande contagio dichiarativo». La sentenza «tace, invece, della pur apprezzabile negatività anche delle perquisizioni, sequestri e conseguenti consulenze tecniche sui telefonini, computer e tablet che, se come gli altri mezzi d’indagine non dà prova d’innocenza, non riscontra però l’ipotesi di colpevolezza, non essendovi neppure una sola e minima traccia – manco indiretta – della grave devianza e concupiscenza che dell’imputato predica il tribunale. La sentenza rovescia la prospettiva, impegnandosi ad escludere che vi possa essere una prova dell’innocenza di Furgiuele (e casomai della calunnia a suo danno), piuttosto che a dimostrare l’esistenza di certezza della prova dei fatti di reato».
GLI INTERROGATIVI. «Così ci si è chiesti e ci si chiede ancora come possa esser stato possibile a Furgiuele abusare per almeno un decennio, così continuamente e variamente di decine di minori e sotto gli occhi di genitori, fratelli, altri allenatori, altri allievi, senza che nessuno mai avesse avuto anche solo un semplice sospetto, pur malgrado altra indagine per gli stessi fatti nel 2011 e senza che nessuno degli abusati avesse mai riferito o lasciato intendere, anche non volendo, pur solo un piccolo ma univoco segno dell’abuso. A questi interrogativi la sentenza non risponde convincentemente, né il tribunale utilizza gli strumenti di approfondimento e di riscontro che aveva a disposizione, tutto concentrato alla difesa del materiale d’accusa che “salva” dalle molteplici e non certo peregrine critiche mosse dalla difesa dell’imputato». Analizzando il racconto di una delle piccole vittime, l’avvocato Antonangeli scrive: «Pur senza specifiche conoscenze scientifiche della materia, emerge chiarissima la sua personalità di manipolatore». La difesa definisce i capi d’accusa generici e dilatati in «un tempo biblico». E ancora: vengono sottolineate «vistose contraddizioni» nelle testimonianze dei minori.
LE CONCLUSIONI. In definitiva, è scritto nell’atto d’appello, «appare evidente che le modalità, lo sviluppo e la diffusione dell’emersione delle ipotesi dell’accusa hanno fortissimamente condizionato tutto il procedimento». È stata quindi «accreditata come certa la colpevolezza dell’imputato, orientando ogni segnale, ogni ricordo, ogni decisione, ogni operazione, contro e al contrasto, se non alla preprocessuale condanna di lui l’abusante, il pedofilo, il “mostro” che (di sicuro, anche se senza una sola vera prova) era colpevole di tutto il possibile».