L’invettiva contro Di Paolo non è reato

Diritto alla critica politica, il Gip archivia l’inchiesta su Di Primio denunciato per diffamazione
CHIETI. L’invettiva del sindaco Umberto Di Primio contro Bruno Di Paolo nel comizio di piazza Malta del giugno 2015 secondo il gip Antonella Redaelli non ha mai travalicato il limite del diritto di critica politica sancito dalla Costituzione.
In base a questa convinzione, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare entrambe le querele per diffamazione proposte dall’ex vice sindaco Di Paolo contro Di Primio (una presentata direttamente per conto proprio e l’altra sporta dalla moglie, Aurora Di Croce). Ieri il gip Redaelli ha sciolto la riserva e si è pronunciata per l’archiviazione, sposando la tesi della Procura che, attraverso il pm Lucia Campo, aveva chiesto di archiviare. Alla proposta della Procura si era opposto però Di Paolo attraverso il suo avvocato, Roberto Ferrone. Per il gip, Di Primio, assistito dall’avvocato Antonio Pimpini, non diffamò nessuno: né il suo avversario Di Paolo, che alle scorse elezioni comunali si presentò come candidato sindaco, e neppure sua moglie che, sebbene non fosse un personaggio politico, per il gip si trovava comunque «marginalmente coinvolta in fatti che attenevano la candidatura del marito». Nei pronunciamenti su entrambe le querele il giudice riconduce le vicende nell’ambito della «mera critica politica, circoscritta al periodo di campagna elettorale». Viene inoltre sottolineato come «la giurisprudenza riconosce che sia consentito l’uso di toni aggressivi o di espressioni pungenti laddove siano pronunciate nell’ambito di una polemica politica». E i toni dell’allora candidato sindaco Di Primio “aggressivi” e “pungenti” lo erano sicuramente stati. Soprattutto laddove aveva parlato dell’attività del suo ex vice sindaco come di un «poltronificio» e lo aveva accusato di aver trovato una «poltrona» pure alla moglie nel cda di un ente collegato alla Regione. Ma nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica, considera ancora il giudice, «possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive… frutto di una opinione soggettiva che, per sua natura, ha carattere congetturale che non può pretendersi obiettiva ed asettica». Ciò nonostante, l’attacco di Di Primio contro Di Paolo, secondo il gip, non è mai stato «lesivo della dignità morale e intellettuale dell’avversario». (a.i.)

