La nuova norma che non fa sconti più a nessuno

26 Aprile 2016

VASTO. Con i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589 bis) e lesioni personali stradali (590 bis), introdotti con la legge del 23 marzo, viene punito con la pena della reclusione da due e sette...

VASTO. Con i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589 bis) e lesioni personali stradali (590 bis), introdotti con la legge del 23 marzo, viene punito con la pena della reclusione da due e sette anni l'automobilista che, per colpa, provochi la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. In caso di lesioni la pena contemplata non è inferiore a 3 anni. La norma ha introdotto importanti novità anche relativamente all’aggravamento di pena per i fatti commessi dal guidatore sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, attraverso il comma 2 del 589 bis: è prevista la pena della reclusione da otto a 12 anni per il caso di omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze droganti. Nel comma 5 la stessa pena è estesa ad ulteriori ipotesi di gravi infrazioni al codice della strada, quali: superamento di specifici limiti di velocità, attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano, manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassi azzardati. I nuovi articoli 589-ter e 590-ter prevedono ri aggravanti nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga: in tali casi la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a cinque anni, in caso di omicidio, e a tre anni, in caso di lesioni. (p.c.)