Nessun incarico all’ingegnere La Ecolan non deve pagarlo

LANCIANO. La EcoLan spa non ha mai incaricato l'ingegnere U. V. per la redazione di due progetti e non dovrà quindi pagare oltre 750mila euro (considerati interessi e rivalutazione monetaria di una...
LANCIANO. La EcoLan spa non ha mai incaricato l'ingegnere U. V. per la redazione di due progetti e non dovrà quindi pagare oltre 750mila euro (considerati interessi e rivalutazione monetaria di una somma di circa 500 mila euro) così come preteso dal progettista. É quanto deciso dal giudice del Tribunale di Lanciano, Marina Valente che ha respinto la richiesta del professionista condannandolo al pagamento al pagamento delle spese processuali. La vicenda ha origini lontane. Nel 1999 il consorzio Asi Sangro di Casoli aveva affidato all'ingegnere frentano l'incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di una discarica di 2° categoria per lo smaltimento di fanghi essiccati a Roio del Sangro e di un impianto di pretrattamento di percolato di discariche a Cerratina. Nell'aprile 2002 il Consozio Asi Sangro ha sottoscritto un accordo di programma (controfirmato dall'ingegnere) con il Consorzio Smaltimento Rifiuti di Lanciano, ora EcoLan spa, che prevedeva la cessione dei due progetti in cambio di un ristoro economico che sarebbe stato riscosso soltanto dopo l'effettiva realizzazione delle due opere. Proprio in forza di questo accordo il professionista avrebbe dovuto apportare tutte le variazioni necessarie ai progetti già predisposti per il Consorzio Asi, in base alle nuove esigenze del Consorzio Rifiuti e dietro precise direttive di quest’ultimo. Successivamente però il consorzio rifiuti non ha ritenuto di dover procedere alla realizzazione delle due opere e non ha chiesto alcuna modifica all'ingegnere riguardo i suoi progetti. Il progettista ha tuttavia citato in giudizio la EcoLan poiché, ritenendo che l'accordo di programma rappresentasse un incarico di progettazione, ha egualmente redatto i due nuovi progetti in variante chiedendone la trasmissione agli enti regionali per le necessarie autorizzazioni e il pagamento dapprima al Consorzio Smaltimento Rifiuti di Lanciano e poi, a seguito della trasformazione da consorzio a spa, alla società EcoLan, difesa dall'avvocato Nicola Paglione. La giudice Valente ha quindi accertato che il Consorzio Smaltimento rifiuti, successivamente alla stipula dell’accordo di programma del 2002, non ha mai richiesto al progettista di redigere progetti in variante rispetto a quelli già redatti per l’Asi Sangro; che la redazione delle varianti è stata un’iniziativa posta in essere dal progettista in assenza di un regolare incarico di progettazione e infine che l’accordo di programma è uno strumento vincolante soltanto per le amministrazioni pubbliche che lo sottoscrivono e non può quindi configurare un contratto di incarico professionale per il tecnico coinvolto nella procedura. (d.d.l.)
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