«Nessuna pressione per le assunzioni»

3 Dicembre 2016

Ecco le ragioni dell’assoluzione dell’ex giunta provinciale «L’urgenza dell’operazione fece scegliere alcune persone»

CHIETI. Non furono “assunzioni facili” o fuori legge, perché la contestata delibera di assunzioni che mandò sotto processo l’ex presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio aveva tutti i requisiti per stare in piedi: le assunzioni erano richieste dai dirigenti dei singoli settori, l’urgenza con cui si è svolta l’operazione ha fatto sì che la scelta cadesse proprio sulle persone prese al lavoro e infine non c’è prova che ci fossero state pressioni su quei nomi né che quelle persone continuassero a lavorare nello staff del presidente dove per legge non avrebbero più potuto svolgere mansioni. Sono queste le ragioni che hanno spinto i giudici Geremia Spiniello, Isabella Allieri e Andrea Di Berardino ad assolvere a luglio scorso tutti gli imputati con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”. È quanto si evince leggendo le motivazioni appena uscite di quella sentenza che ha tenuto con il fiato sospeso l’ex presidente della Provincia, ora sindaco di Fossacesia, la sua ex giunta composta da Antonio Tavani, Eugenio Caporrella, Donatello Di Prinzio, Gianfranca Mancini, Mauro Petrucci e Silvio Tavoletta e l’ex segretario generale Giovanni Romano. Tutti accusati di abuso a causa di quella delibera che dava il via libera ai contratti, firmata dalla giunta il 13 dicembre 2010.

Secondo l’esposto in Procura da residente di Rapino, Lorenzo Torto (che nel processo figurava come parte offesa e che si è costituito parte civile), la delibera di giunta 299 violava l’articolo 90 del Tuel che prevede che un ente strutturalmente deficitario, come la Provincia, non potesse assumere personale nello staff di presidenza. Per l’accusa la delibera 299 invece aveva permesso proprio questo: ovvero tra i 20 nuovi contratti di lavoro stipulati tramite l’agenzia interinale Tempor, 8 persone erano tornate a lavorare nello staff presidenziale, con ruolo che avevano svolto anche in precedenza. Situazione che avrebbe provocato un ingiusto vantaggio patrimoniale agli 8 e implicitamente uno speculare danno ad altri candidati trascurati (di qui la denuncia di Torto).

“L’accusa”, dicono i giudici, “avrebbe dovuto provare che il personale assunto in via interinale fosse lo stesso già in precedenza addetto al predetto staff, che alcuna concreta esigenza vi fosse di implementare con nuovo personale i singoli reparti amministrativi e che successivamente i neoassunti fossero stati destinati ad operare non già in detti reparti asseritamente abbisognevoli bensì alle dirette dipendente presidenziali”. Ma “la responsabilità” degli imputati “non è rimasta accertata”. Innanzitutto perché “la deliberazione gravata di sospetto fu effettivamente adottata su espresse e plurime sollecitazioni dei dirigenti”. E c’era pure l’urgenza, visto che in alcuni casi si era paventato “addirittura il rischio dell’interruzione di alcuni servizi essenziali”. È proprio la fretta a giustificare alcune “atipicità” e “stranezze procedurali” che pure sono state rintracciate. Come le “ansie operative nella richiesta di somministrazione del personale” alla Tempor, sebbene non sia emerso che vi fossero pressioni per assumere proprio quelle persone, o come il fatto che gli ex dipendenti riassunti si iscrissero improvvisamente in massa alla Tempor.