Obbligazioni Carichieti, in 14 sotto accusa

Il gip dice no all’archiviazione e ordina di indagare funzionari e impiegati. Ma c’è il rischio prescrizione
CHIETI. Il giudice Luca De Ninis dice no all’archiviazione dell’inchiesta sulle obbligazioni subordinate della Carichieti e ordina alla procura di indagare 14 persone, tra gli allora funzionari e impiegati di banca, per truffa contrattuale. La decisione è stata presa dopo l’opposizione presentata da una decine di clienti che aveva visto andare in fumo i propri risparmi, investiti negli strumenti finanziari diventati cartastraccia nel 2015 dopo il decreto salvabanche. Ma l’ombra della prescrizione si allunga sull’inchiesta.
Le vittime sono assistite dagli avvocati Stefano Seccia, Marco Femminella, Giovanni Cerella, Arnaldo Tascione e Antonella Marchetti.
I nomi che il giudice ha disposto di iscrivere nel registro degli indagati sono quelli contenuti in un’informativa che la guardia di finanza di Chieti ha depositato in procura dopo il primo no alla richiesta di archiviazione avanzata dal pm Giuseppe Falasca. Adesso sarà il pm a decidere se dividere l’inchiesta in più fascicoli, considerando che molte obbligazioni furono sottoscritte in filiali che ricadono sotto la giurisdizione delle procure di Vasto e Lanciano.
«Da parte dell’istituto di credito», si legge nell’atto di opposizione presentato dall’avvocato Seccia per conto della sua cliente, «è mancata un’adeguata informativa all’investitore in relazione alla natura ed estensione della specifica situazione di conflitto d’interessi connessa all’operazione. Occorre, peraltro, sottolineare come nessuna informativa riceveva l’odierna ricorrente circa il fatto che la Carichieti fosse stata, pochi giorni prima, commissariata, circostanza, questa, resa nota (sebbene, con ogni evidenza, già conosciuta dal personale della Carichieti) solo il 19 settembre del 2014, ossia una settimana dopo l’eseguito investimento. Va inoltre eccepita, anche e soprattutto in considerazione delle specifiche caratteristiche di età, di conoscenza, di reddito e di patrimonio dell’investitore, l’assoluta mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa in merito alla natura dei servizi e attività di investimenti prestati, nonché alle specifiche caratteristiche delle obbligazioni subordinate e ai rischi ad esse connessi in quanto tali».
Per finire, scrive l’avvocato Seccia, «va sottolineato come vi sia stata un’altissima concentrazione dell’investimento in strumenti finanziari subordinati rispetto al patrimonio complessivo detenuto dall’odierna ricorrente; quasi la totalità dello stesso, difatti, veniva investito in bond subordinati. Tale circostanza è da sola in grado di dimostrare, senza ombra di dubbio, il fatto che l’investitore non abbia affatto compreso l’enorme rischio connesso all’eseguito investimento». (g.let.)

