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«Passalacqua poteva essere eletta»

Il tribunale respinge il ricorso della minoranza consiliare

PENNADOMO. Antonietta Passalacqua ha avuto ragione; la sua terza elezione a sindaco non viola la legge. Il tribunale di Lanciano (Maria Gilda Brindesi, presidente, Ciro Riviezzo, relatore e Massimo Canosa) ha rigettato il ricorso di Francescantonio Brignola e Nicoletta Di Florio, consiglieri comunali di minoranza. La Passalacqua era rappresentata dagli avvocati Silvio Capolicchio e Alessandro Pace. «Sono stata sempre fiduciosa nella magistratura anche perché prima di candidarmi mi sono informata bene», afferma il sindaco, «adesso posso lavorare con serenità per il paese».

La Passalacqua, sindaco uscente, è stata rieletta il 24 e 25 maggio scorsi dopo aver ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi dei quali il primo (2004-2007) prima che il Comune fosse commissariato, superiore a due anni, sei mesi e un giorno. Per i ricorrenti c’erano i presupposti dell’ineleggibilità stabiliti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 267/2000.

Il tribunale di Lanciano, tenendo conto anche di due sentenze della Suprema Corte (giugno 2007 e dicembre 2012) si è chiesto se possano considerarsi consecutivi due mandati elettorali intervallati da una gestione commissariale durata circa un anno e se il sindaco che ha ricoperto tale carica sia prima sia dopo, incappi nel divieto dei tre mandati consecutivi. È il tempo del commissariamento, più di un anno, che è stato determinante per la sentenza perché «non più immediatamente successiva» a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco. Per i giudici, dopo un anno, c’è potuta essere una possibile modifica del corpo elettorale oltre che la perdita d’influenza dell’ex sindaco rimasto per il periodo stesso fuori dalla gestione commissariata.

Matteo Del Nobile

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