Pennadomo, il vicesindaco potrebbe restare

23 Giugno 2015

Il caso del paese con il consiglio comunale sciolto dal Capo dello Stato per ineleggibilità del sindaco

PENNADOMO. «Credo che in sede di emissione del decreto di scioglimento del consiglio comunale e prima ancora della proposta del ministro dell’Interno, sarebbe stato opportuno valutare l’ipotesi di una contestuale nomina del commissario per la gestione dell’ente». Il caso Pennadomo fa discutere. Lo sa bene l’avvocato Fausto Troilo, che per conto della minoranza consiliare ha curato il ricorso sulla ineleggibilità del sindaco. Il consiglio comunale del paese, infatti, è stato sciolto con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo che la sentenza della Corte di Cassazione sulla ineleggibilità del primo cittadino, Antonietta Passalacqua, al terzo mandato consecutivo, è passata in giudicato. Ma non è scontata la nomina del commissario prefettizio. Su questa vicenda si apre un dibattito.

«Se è vero che l’articolo 53 del testo unico degli enti locali, norma richiamata nel decreto, prevede che le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco in caso di decadenza del primo», sostiene l’avvocato Troilo, «è altrettanto vero che la decadenza della Passalacqua è stata pronunciata per un fatto originariamente illegittimo e non rimovibile, la cui presenza ha inquinato la competizione elettorale, con ogni conseguenza in tema di costituzione regolare degli organi elettivi. Permettere la permanenza in carica fino a nuove elezioni del vicesindaco equivarrebbe a legittimare la gestione del Comune da parte di un soggetto privo di idoneità al riguardo, poiché nominato da chi (la Passalacqua) non ne aveva facoltà, essendo divenuta sindaco illegittimamente, come dichiarato dalla Cassazione. Quella illegittimità è stata resa per un fatto originario e non sopravvenuto. Ben altra cosa sarebbe stata se la decadenza fosse stata dichiarata per una ragione sopraggiunta dopo una legittima elezione. In altre parole, la permanenza del consiglio e della giunta, costituiti in seguito a una competizione elettorale “non genuina” in regime di prorogatio fino a nuove elezioni, e la sostituzione del sindaco con il vicesindaco, ai sensi dell’art. 53 in questione, non rappresentano un’adeguata risposta a una situazione di chiara, consapevole illegalità, rappresentata dalla violazione del divieto di elezione al terzo mandato. Peraltro», continua l’avvocato Troilo, «lo stesso ministero dell’Interno che ha proposto il decreto di scioglimento, in occasione di declaratorie giudiziarie di decadenza del sindaco uguali a questa, ha sempre ritenuto necessaria la nomina da parte del prefetto di un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente fino alle prossime elezioni, sulla base che dall’accertata assenza del presupposto legittimante la carica di sindaco deriva, in linea di stretta consequenzialità, l’illegittimità della composizione del consiglio. Sarebbe opportuno un intervento prefettizio che disponesse la nomina di un commissario. Ipotesi, questa, che ritengo piuttosto remota, visto che il decreto in questione è il risultato di una proposta ministeriale che trova origine da una norma, l’articolo 53, che», conclude Troilo, «non facendo distinzioni tra ipotesi di decadenza sopravvenuta alla regolare elezione del sindaco e quella pronunciata con effetto retroattivo, conseguente alla ineleggibilità per terzo mandato, finisce per scoraggiare iniziative, quale quella del commissariamento, che dovrebbero essere il tanto logico, quanto legittimo epilogo della vicenda in questione».

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