Pista di contrada Cucullo Il Tar sospende la gestione

Ortona. I giudici accolgono il ricorso della Mini Speed contro il Comune «L’affidamento dell’impianto alla Karting Club senza garanzia fideiussoria»
ORTONA. Contestata l’aggiudicazione del servizio di gestione ed uso della pista comunale di contrada Cucullo: il Tar si esprime e dà ragione alla ricorrente. Questo è quanto deciso in camera di consiglio con l’intervento del presidente Alberto Tramaglini, la consigliere Renata Emma Ianigro, il consigliere, estensore Massimiliano Balloriani. La sezione di Pescara del Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato sul ricorso presentato dalla Asd Mini Speed contro il Comune di Ortona e nei confronti dell’Asd Karting Club Ortona Sport per l’annullamento della determinazione dirigenziale con oggetto “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la gestione e uso dell'impianto sportivo comunale denominato pista di mini moto. Aggiudicazione del servizio”, e dei vari atti ad essa collegato.
La Mini Speed aveva impugnato l’aggiudicazione della gestione della pista, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto escludere la controinteressata, atteso che «l’offerta doveva essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 e 105 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario». Un impegno che l’Asd Karting Club Ortona Sport non ha adempiuto e pertanto, sempre secondo la ricorrente, a questa mancanza «non si potrebbe rimediare con il cosiddetto soccorso istruttorio, come ha fatto invece l’amministrazione nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016».
Un ricorso che è stato ritenuto fondato proprio per l’assenza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione, «elemento negoziale essenziale e ad essa funzionalmente collegato, e non si può pertanto rientrare nel perimetro della mera integrazione documentale». Quindi non può il soccorso istruttorio essere utilizzato per sopperire, come dice la giurisprudenza riportata nella sentenza, «a dichiarazioni riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione, pena la violazione della par condicio fra concorrenti, ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara». Motivazioni che hanno portato il Tar ad accogliere il ricorso dell’Asd Mini Speed.
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