Rifiuti, la Cassazione scagiona Bellia

8 Luglio 2016

Assolto per prescrizione con il fratello e l’avvocato, ma il reato comunque non c’è

CHIETI. È la Cassazione a mettere la parola fine sulla vicenda giudiziaria che aveva visto protagonisti l’ex patron del Chieti Calcio, Walter Bellia, suo fratello Angelo Fabrizio, amministratore il primo e socio il secondo dell’azienda di trattamento rifiuti Seab, e il consulente legale Maurizio Minichilli. I giudici Renato Grillo ed Andrea Gastone hanno annullato la condanna per traffico illecito di rifiuti, truffa ai danni della Regione Abruzzo e frode processuale, essendo intervenuta la prescrizione. Ma nonostante questo, la Cassazione ha anche rilevato l’assenza di prove certe del traffico illecito di rifiuti. Secondo l’accusa, i rifiuti pericolosi venivano smaltiti come se non fossero tali e all’interno dello stabilimento rifiuti definiti “pericolosi, speciali, tossici e nocivi” solo apparentemente venivano resi inerti: due operazioni che avrebbero assicurato un ingiusto profitto all’azienda.

Altri profitti illeciti sarebbero pure arrivati sotto forma di risparmi di spesa relativi alla Eco Tassa. Il ricorso in Cassazione è stato promosso contro la sentenza della Corte d’Appello che conferma quella di condanna del tribunale di Chieti emessa nel 2013.

«La sentenza impugnata», scrivono i giudici, «deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti estinti per prescrizione successivamente alla sentenza impugnata in presenza di ricorsi non manifestamente infondati». E dunque, se i ricorsi dei Bellia e di Menichilli contro la condanna sono stati definiti “non manifestamente infondati” vuol dire che, se non fosse arrivata la prescrizione a cancellare tutto, probabilmente la Cassazione avrebbe deciso di accoglierli. L’indagine partì con controlli risalenti al 2007 sul carico di un camion che trasportava rifiuti dalla Seab alla discarica Vergine di Taranto e, in seguito, su un carico che dalla Seab era diretto alla discarica Bleu di Canosa di Puglia. Ma, si legge in un altro passo, «anche l’attività di campionamento, in quanto volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale deve essere compiuta, laddove siano già siano emersi indizi di reato, con l’osservanza delle disposizioni del codice. Già solo tale conclusione dimostrerebbe dunque la non manifesta infondatezza del ricorso».

I giudici ribadiscono anche che il risultato delle analisi fatte sulla base dei campionamenti effettuati non sarebbe né l’unica né la decisiva prova che i rifiuti pericolosi trattati dalla Seab non venivano in realtà trattati e declassati secondo la legge. «Tanto più considerato che», si legge ancora, «in data 9 novembre 2007 nella discarica Vergine sulle acque di falda o di percolazione non era stata rilevata la presenza di elementi contaminanti di sorta».