Rimborso delle spese legali la giunta mette le regole

24 Marzo 2020

VASTO. Possono usufruire del rimborso delle spese legali gli amministratori e i dipendenti del Comune, per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque per l’assolvimento di obblighi...

VASTO. Possono usufruire del rimborso delle spese legali gli amministratori e i dipendenti del Comune, per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque per l’assolvimento di obblighi istituzionali, ma a condizione che il procedimento penale a cui sono stati sottoposti abbia avuto una conclusione favorevole. Cioè sia stato definito con una sentenza di assoluzione piena – perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato – o sia stato disposto il “non luogo a procedere” nella fase delle indagini preliminari. La giunta del sindaco Francesco Menna formula un atto di indirizzo all’avvocatura comunale sul patrocinio legale e chiede una ricognizione di tutte le richieste inevase, provvedendo a istruirle secondo le norme e i criteri esistenti in materia. Il presupposto che ha indotto l’esecutivo ad occuparsi della questione con una delibera è l’esistenza di diverse richieste di pagamento inoltrate all’ente dai difensori di alcuni dipendenti o ex dipendenti coinvolti in procedimenti penali definiti con sentenze irrevocabili. La normativa prevede l’attivazione di una specifica procedura, anche al fine di garantire l’ente locale in relazione ai possibili oneri cui dover far fronte ed evitare conseguenti responsabilità anche di natura erariale. «Abbiamo diverse richieste di rimborso di spese legali, corredate da diffide degli avvocati, che attengono a vecchi procedimenti penali, alcuni dei quali risalgono a dieci anni fa», spiega il sindaco, «si tratta di procedimenti definiti con una sentenza di assoluzione piena, frutto di denunce che comportano un esborso di denaro pubblico per il Comune». Ma chi ne ha diritto? Nella delibera approvata dalla giunta, con cui si formula un preciso indirizzo al dirigente dell’avvocatura comunale, si parla di «conclusione favorevole». Significa che il procedimento, avviato a carico di dipendenti, dirigenti o amministratori per fatti connessi all’espletamento del servizio o per l’assolvimento di obblighi istituzionali, deve essere definito con una sentenza di assoluzione piena o con sentenza di “non luogo a procedere”. Si è ammessi al patrocinio legale anche in caso di archiviazione in fase di indagini preliminari, ma è necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria. (a.b.)