Sì al trasferimento a Medicina senza test

9 Marzo 2018

L’ateneo nega l’accesso a una studentessa di Infermieristica, ma il Tar annulla il rifiuto: «C’è l’obbligo di valutazione»

CHIETI. Una sentenza dà una spallata ai test d’ingresso per la facoltà di Medicina e detta legge sui trasferimenti da università «affini» come Farmacia, Veterinaria, Biologia, Biotecnologie, Infermieristica e Fisioterapia. La sentenza del Tar di Pescara dice che la d’Annunzio non può bocciare le richieste di trasferimento degli studenti soltanto perché non hanno superato il test di ammissione per Medicina: prima di dire no ai trasferimenti, l’ateneo ha l’obbligo di «valutare» le competenze degli studenti.
Il ricorso. La decisione è arrivata dopo il ricorso di una studentessa, difesa dagli avvocati Nicoletta Felli e Rosa Mauro, già iscritta al corso di Professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche che, al termine del primo anno, aveva chiesto il trasferimento a Medicina con l’iscrizione al secondo anno. L’ateneo, però, ha bocciato la sua richiesta perché ha ritenuto la studentessa «sostanzialmente non valutabile in quanto non ha partecipato e quindi superato il test di ingresso in Medicina».
No dell’ateneo. Secondo la d’Annunzio, assistita dall’Avvocatura distrettuale con il legale Luigi Simeoli, il trasferimento sarebbe stato possibile «solo per gli studenti iscritti alle corrispondenti facoltà di Medicina estere e peraltro solo una previa rigorosa valutazione del percorso didattico/formativo» e non potrebbe essere applicato «ai diversi casi di richieste di iscrizione ad anni successivi al primo provenienti da studenti iscritti in corsi di studio diversi da quelli specifici di Medicina». Ma secondo il Tar questa «limitazione» non sarebbe «affatto corretta».
La sentenza. Secondo i giudici amministrativi, guidati dal presidente Alberto Tramaglini, «solo l’accesso al primo anno di corso è sottoposto al regime programmato e non viceversa gli accessi per trasferimenti da altre università»: secondo la sentenza, la «conferma» starebbe «anche nel contenuto dei test che conformemente al loro scopo di accertare la cultura pre-universitaria sono composti da domande riguardanti conoscenze acquisite nei percorsi scolastici delle scuole secondarie superiori».
Non solo test. Quindi, dice il Tar, per gli studenti degli anni successivi al primo non è più necessario valutare il risultato dei test ma «l’impegno complessivo di apprendimento dimostrato con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute». E questa valutazione, dice la sentenza, deve avvenire «non in modo arbitrario ma in base a concrete ed esplicitate esigenze di programmazione, in via generale e astratta, e inoltre si devono stabilire preliminarmente anche i crediti formativi minimi che consentono l’iscrizione al secondo anno (anche con qualche debito formativo) o solo al primo, e solo in tale ultimo caso non sarebbe possibile l’iscrizione per trasferimento ma esclusivamente quella che postula il superamento dei test». Il significato della sentenza è che l’ateneo deve controllare la storia universitaria degli studenti: «L’ammissione al secondo anno postula un riconoscimento di un percorso di studi già svolto e superato idoneo al conseguimento del numero minimo di crediti formativi del primo anno, nel senso che, al di là del nomen del corso universitario frequentato, l’università ricevente deve compiere un controllo accurato e in concreto sugli esami sostenuti e sul credito formativo corrispondente agli standards propri».
«Motivata valutazione». La sentenza stabilisce che non esiste «un automatico e pieno riconoscimento dei crediti formativi» per gli esami svolti nelle altre università ma l’ateneo è obbligato a stilare «una motivata valutazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati». Nel caso della studentessa, quindi, la d’Annunzio avrebbe commesso l’errore di negare il trasferimento «solo perché non si era sostenuto il test d’ingresso». La sentenza quindi detta un principio che non equivale a una valutazione del caso singolo: ora l’ateneo dovrà riesaminare la richiesta e, intanto, dovrà pagare 1.500 euro di spese legali.