Sangro Servizi, Coopgas esclusa Il 49% assegnato ad Hera Comm

ATESSA. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a un contenzioso iniziato alcuni mesi fa: sarà la Hera Comm srl a gestire il 49% del capitale privato della Sangro Servizi. La Coopgas,...
ATESSA. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a un contenzioso iniziato alcuni mesi fa: sarà la Hera Comm srl a gestire il 49% del capitale privato della Sangro Servizi. La Coopgas, assegnataria sub iudice dell’appalto, dovrà pagare le spese processuali. Il 51% della Sangro Servizi è partecipata pubblica con queste quote: il 25,5 è del Comune di Atessa, il 13,73 di San Vito e il 13,73 di Paglieta. «Dobbiamo prendere atto della sentenza e poi saremo in grado di adottare anche atti di gestione straordinaria per porre rimedio alle difficoltà di liquidità della Sangro Servizi», afferma Nicola Scaricaciottoli, sindaco di Paglieta. Nel 2015 i Comuni di Atessa, San Vito e Paglieta hanno delegato alla Sangro Servizi l’individuazione di un socio privato di minoranza per la cessione del 49% del capitale, al fine di «dare il necessario impulso competitivo alle politiche aziendali». Il Comune di Atessa, quale centrale di committenza unica, a luglio 2016 disponeva l’asta pubblica che veniva provvisoriamente aggiudicata a Coopgas srl, inizialmente ammessa con riserva. Questa società veniva però successivamente esclusa -con conseguente subentro, nell’aggiudicazione, di Hera Comm srl- in quanto priva del requisito richiesto dal punto 7.III dell’avviso d’asta («non aver riportato perdite in base agli ultimi tre bilanci approvati»), essendo risultato l’esercizio 2014 in perdita. La Coopgas, allora, ricorreva al Tar. Nel costituisti in giudizio, il Comune di Atessa e la società Hera Comm (nuova aggiudicataria provvisoria della gara) contestavano la correttezza degli argomenti, evidenziando come «la gara non avesse l’obiettivo di acquisire un mero socio finanziario che si limitasse a pagare il prezzo di acquisto, restando estraneo alla gestione, né un socio operativo che assumesse lo svolgimento di una parte dell’attività, bensì di selezionare un vero e proprio socio industriale, investito di un ruolo attivo e centrale nella gestione degli affari della società». Con sentenza del 20 febbraio 2017 il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo accoglieva il ricorso della Coopgas, avverso al quale ha proposto appello la Hera Comm. Il 5 dicembre scorso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo ha accolto e ha disposto il rigetto del ricorso proposto da Coopgas. (m.d.n.)
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