Sesso per un alloggio, oggi decisione della Cassazione

Il patteggiamento di tre anni e tre mesi dell’ex assessore alla politiche della casa discusso ieri al Palazzaccio. I giudici firmeranno la sentenza nel pomeriggio
CHIETI. Dopo quasi due anni e mezzo la vicenda dell’ex assessore comunale Ivo D’Agostino, varca le porte della Suprema Corte. Si sono discussi ieri mattina davanti ai giudici di Cassazione presieduti da Giacomo Paoloni i motivi del ricorso presentati dall’avvocato Alessandro De Iiuliis contro la sentenza di patteggiamento dell’ex assessore alle politiche della casa. La decisione si conoscerà nel pomeriggio di oggi. D’Agostino è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per concussione e violenza sessuale ai danni di sette donne. Disperate che chiedevano un alloggio all’ex assessore alle politiche della casa del Comune, che però secondo l’accusa in cambio pretendeva sesso. La sentenza impugnata è stata emessa lo scorso gennaio e siccome patteggiata impugnabile solo davanti alla Cassazione, giudici che non entrano nel merito dalla vicenda ma si occupano solo di questioni di diritto. I motivi del ricorso sono tre.
Il primo: erronea qualificazione giuridica dei fatti. Per prima cosa, secondo il legale, non era la concussione che avrebbe dovuto contestarsi all’ex assessore, perché nel suo comportamento non c’è l’elemento costitutivo del reato: la costrizione del pubblico ufficiale. Il pubblico ministero si sarebbe limitato ad addebitare l’abuso, senza descrivere alcuna condotta minacciosa dell’imputato ai danni delle donne che chiedevano un alloggio, manca l’elemento necessario a configurare la concussione. Ci sarebbe, invece, un elemento generico ricollegato solo alla sua funzione di assessore. Inoltre, se l’utilitas non era il denaro ma la tangente sessuale, si sarebbe dovuto dire: “D’Agostino ha chiesto il favore sessuale sotto la pressione psicologica di una conseguenza: non ti do l’alloggio, vivrai sempre sotto i ponti”, «
Ma la qualificazione errata del reato si basa anche su una seconda ragione: il suo comportamento avrebbe potuto essere incasellato, semmai, nella fattispecie del 319 quater (legge Severino quella di cui beneficiò Berlusconi ndr) che prevede la concussione indotta. In altre parole se manca la minaccia si sarebbe potuto ipotizzare la induzione a dare o promettere utilità sessuali.
Secondo motivo del ricorso: il giudice avrebbe tolto arbitrariamente l’attenuante della violenza sessuale nell’ipotesi della minore gravità che D’Agostino aveva espressamente chiesto.
Il terzo motivo riguarda il licenziamento. La pena accessoria, nell’ipotesi del 319 quater non è prevista. Secondo il difensore è illegittimo che il giudice abbia ordinato alla Asl il licenziamento di D’Agostino, perché la pena di 3 anni e 3 mesi si ottiene sulla soglia della continuazione tra i due reati e invece può valere solo per quello contro la pubblica amministrazione.
Così si giungerebbe sotto i tre anni per cui la pena del licenziamento non è prevista così come la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Da dire che D’Agostino è già tornato al suo posto di lavoro in ospedale.
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