Stoccaggio gas Poggiofiorito Il Tar Lazio sdogana il progetto
Il tribunale amministrativo regionale dichiara estinto il ricorso di 14 Comuni per un cavillo In prima fila, nella battaglia legale, l’amministrazione di San Martino sulla Marrucina
SAN MARTINO. Il Tar Lazio ha detto sì allo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di idrocarburi Poggiofiorito. La terza sezione del tribunale amministrativo regionale laziale, infatti, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da 14 comuni della provincia di Chieti contro il Ministero dell’ambiente, che aveva sancito la compatibilità ambientale del progetto nonostante la ferma opposizione degli enti territoriali coinvolti, compresa la Regione. A presentare il progetto, la società Gas Plus Storage S.r.l., che intende convertire il giacimento Poggiofiorito, in un impianto di stoccaggio di gas naturale in corrispondenza della centrale di produzione, situata nel Comune di San Martino sulla Marrucina. La terza sezione del Tar Lazio, tuttavia, dopo un lungo iter giudiziario ha ritenuto «estinto per perenzione» il procedimento, e stabilito l’improcedibilità del ricorso dei Comuni di San Martino sulla Marruccina, Guardiagrele, Rapino, Arielli, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Comune di Filetto, Giuliano Teatino, Orsogna, Casalincontrada, Ari, Villamagna, difesi dall’avvocato Michele Pezone. La vicenda, molto articolata, ha inizio nel 2011 con la presentazione del progetto denominato “Poggiofiorito Stoccaggio”. Date le caratteristiche dell’opera, il progetto viene assoggettato alla Via nazionale. Nel corso della procedura il Comune di San Martino sulla Marrucina si oppone all’intervento, sostenendo che l’area interessata rientrerebbe tra quelle colpite da un grave fenomeno franoso. Nel 2013 la commissione tecnica conclude la verifica esprimendo parere positivo (con prescrizioni) alla realizzazione dello stoccaggio gas "Poggiofiorito" non condividendo le osservazioni sollevate dal Comune. È a questo punto che interviene la Regione Abruzzo, che esprime giudizio non favorevole all’intervento. La commissione tecnica, tuttavia, conferma il proprio orientamento e il Ministero decreta la compatibilità ambientale del progetto. Contro il parere favorevole del Ministero i Comuni presentano ricorso davanti al Tar Pescara, che dichiara la propria incompetenza territoriale. E così i Comuni riassumono il giudizio davanti al Tar Lazio. Tra i motivi del ricorso si legge, tra l’altro, che la Via non avrebbe considerato il rischio sismico dell’area interessata. C’è una prescrizione, legata alla microsismicità riconducibile all’attività di esercizio dello stoccaggio, che impone ai gestori l’adozione di tutti gli accorgimenti opportuni a riportare la magnitudo locale a valori massimi inferiori a 2.0. Una condizione irrealizzabile, secondo i Comuni, dal momento che «non esisterebbero protocolli di azione per il contenimento del rischio sismico connesso ad attività umane». La Gas Plus Storage S.r.l. si è costituita e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per «perenzione». La società ha evidenziato «la tardiva presentazione dell’istanza di fissazione di udienza, nell’ambito del giudizio innanzi al Tar Abruzzo, nonché l’infondatezza nel merito dell’impugnazione». Il Tar Lazio non ha esaminato questo secondo aspetto, visto che ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità . «La controversia», spiegano i giudici, «riguarda materia che rientra tra quelle soggette al dimezzamento dei termini processuali, di modo che l’istanza di fissazione di udienza avrebbe dovuto essere depositata entro i 6 mesi successivi al deposito del ricorso innanzi al Tar Pescara. Tale istanza risulta, invece, depositata il 4 novembre 2015 entro il termine ordinario: ciò comporta l’improcedibilità del ricorso originario per intervenuta perenzione, precludendo l’esame del merito del ricorso in riassunzione». Le spese sono state compensate.

