«Stop a Mirò, il Comitato Via è decisivo»

Ecco perché il Tar ha bloccato i negozi: alla Conferenza di servizi non era presente l’organo regionale
CHIETI. La Conferenza di servizi di Cepagatti sul parco commerciale Mirò non poteva essere fatta senza la presenza del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale. Per questa ragione i giudici del Tar di Pescara hanno accolto il ricorso della Regione che ha chiesto di annullare i risultati della Conferenza grazie a cui la Sile ha potuto riprendere i lavori. Sono uscite le motivazioni della sentenza a firma dei giudici Alberto Travaglini, Renata Emma Ianigro e Massimiliano Balloriani, che ha dato lo stop al nuovo intervento edilizio sulle rive del Pescara. La Conferenza di servizi dello scorso aprile era stata indetta per la voltura delle autorizzazioni dal vecchio proprietario dei terreni (Sirecc) al nuovo (Sile) solo che, scrivono i giudici, «il Comune di Cepagatti e il Comune di Chieti non si sono limitati a verificare in capo alla Sile la sola sussistenza delle condizioni soggettive per il subentro nel titolo». Dunque, «non una mera voltura di titoli edilizi, ma un vero e proprio riesame del procedimento di rilascio del permesso di costruire, sia quanto al profilo strettamente attinente la decorrenza dei termini di fine lavori, sia quanto alla perdurante vigenza della valutazione di impatto ambientale», tutti aspetti, questi ultimi, oggetti di controversie, visto che la Regione sostiene che i permessi sono decaduti e visto che contro l’ultimo no del Via è pendente un ricorso al Tar di Sile.
«Il provvedimento impugnato ha effettuato delle valutazioni discrezionali», sottolineano i giudici, «mascherando, sotto la veste di voltura un provvedimento discrezionale. L’assenza dell’autorità competente in materia di rilascio della Via doveva essere riscontrata dalla Conferenza di servizi che illegittimamente e arbitrariamente ha del tutto pretermesso la circostanza che la Via originaria era stata oggetto di un diniego di proroga impugnato in sede giurisdizionale e non sospeso». (a.i.)

