Tassi di interesse diversi, Poste condannata

17 Gennaio 2022

Vasto. La società risarcisce un cliente: la rendita sui buoni non corrisponde a quella del contratto

VASTO. Poste italiane deve applicare per chi acquista buoni fruttiferi, i tassi di interesse che appaiono sul titolo e che hanno convinto il cliente ad acquistarli. A sancirlo è la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Vasto, Lucia Gualtieri, in merito a una vicenda giudiziaria che ha trascinato Poste italiane in giudizio. A citare l'ente è stato D.G.M., di Vasto. L'uomo da agosto a dicembre 1986 acquistò in un ufficio postale di Vasto nove buoni fruttiferi postali (Bfp) per un totale di 10 milioni di lire con scadenza trentennale. A gennaio 2018, D.G.M. si recò alle Poste di Vasto per riscuotere i buoni ed ebbe una brutta sorpresa. L’impiegato comunicò al cliente che in realtà i buoni non avevano maturato la rendita descritta sul retro del titolo ma una rendita notevolmente più bassa. «Ciò secondo l'impiegato», spiegano gli avvocati Nicola Molino e Stefania Pezzullo che hanno assistito D.G.M., «sarebbe dipeso dal fatto che i tassi di interesse sovrascritti si riferivano alla serie precedente e che erano stati messi in circolazione per economia (per non buttarli e utilizzarli ugualmente). In sintesi Poste italiane sosteneva che il tasso di interesse applicabile era quello previsto dalla legge dell’epoca (più basso di quelli indicati sul titolo) e non quello che risultava ben specificato sul buono».
Vista l'irremovibilità delle Poste, il cliente ha deciso di citare l'ente in giudizio. Durante l'udienza gli avvocati Molino e Pezzullo hanno sostenuto che nel caso di questione devono applicarsi i tassi di interesse che appaiono sul titolo dal momento che il cliente è stato attratto da ciò che ha visto scritto. Il tribunale di Vasto in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, ha ritenuto fondata la tesi difensiva, ha accolto la domanda di D.G.M e ha condannato Poste italiane a pagare al cliente la differenza pari a 40.906,33 euro oltre al pagamento delle spese legali. Le Poste hanno già provveduto a rimettere l’assegno a favore di D.G.M.. Il giudice ha ribadito che «laddove, come nel caso di D.G.M., al momento della sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi, Poste Italiane Spa, ha indicato al cliente, mediante annotazione a tergo del titolo, condizioni economiche e di rimborso difformi rispetto a quelle previste con precedente decreto ministeriale per i buoni della serie in corso, la discrasia e difformità, si risolve applicando le condizioni annotate e specificate dietro i titoli».
Il caso di D.G.M. non è isolato. «Ci sono», dice l'avvocato Nicola Molino, «innumerevoli problematiche legate ai Bfp che il nostro studio sta seguendo tra cui anche quelle legate alla prescrizione». (p.c.)
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