Teateservizi, il Comune bocciato dall’Anticorruzione «Affidamento illegittimo»

Il richiamo dell’Anac: «Scelta irragionevole e non in linea con i principi normativi» C’è l’ultimatum: «Un mese per comunicare le azioni per sanare le irregolarità»
CHIETI. «L’affidamento alla Teateservizi è illegittimo». A sostenerlo è l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che boccia senza mezzi termini il Comune di Chieti e, più nel dettaglio, la delibera di giunta dello scorso 29 giugno con cui l’ente ha prorogato fino al 31 dicembre 2028 il contratto alla società in house che si occupa della riscossione delle tasse e della gestione dei parcheggi.
L’ULTIMATUM
L’amministrazione comunale ha trenta giorni di tempo per comunicare «quali atti intende adottare per rimuovere l’illegittimità». Lo stop dell’Anac è arrivato a distanza di poche ore dall’udienza che si è tenuta davanti al tribunale di Chieti, dove i giudici si sono riservati la decisione sull’omologa del concordato della Teateservizi, sulla quale pende una richiesta di fallimento presentata dalla procura. La lettera dell’Anticorruzione, a firma del dirigente Ilario Sorrentino, è stata inviata al sindaco Diego Ferrara, all’Organismo straordinario di liquidazione, al commissario giudiziale Cristiano Maria Corvi, al collegio dei revisori dei conti e al giudice delegato del tribunale di Chieti Marcello Cozzolino.
IL QUADRO NORMATIVO
«Il contratto stipulato con la Teateservizi», scrive l’Anac, «diversamente da quanto definito dall’amministrazione comunale, non presenta la struttura tipica della proroga contrattuale, bensì quella del rinnovo di un servizio già oggetto di precedente affidamento e in scadenza nel dicembre 2023. Del resto, l’amministrazione non avrebbe potuto garantire il percorso avviato con il concordato se non tramite una modifica, in senso migliorativo per la società, delle prestazioni originarie che, nel caso specifico, prevedono un aumento dei valori contrattuali rispetto a quelli iniziali e un allungamento temporale in assoluto contrasto con i principi di derivazione comunitaria per la tutela della concorrenza e incompatibile con l’istituto temporaneo ed eccezionale della “proroga” in materia di contratti pubblici».
LA BOCCIATURA
L’Anac ricorda come, in tutti i casi in cui un’amministrazione decida di procedere con la produzione interna di un servizio “disponibile sul mercato in regime di concorrenza”, la scelta debba essere supportata «dall’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al libero mercato» e «dall’obbligo di indicare gli specifici benefici per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house». L’Anticorruzione non ha dubbi: «Si evidenzia che l’affidamento alla Teateservizi non risulta conforme al quadro di riferimento». E ancora: «Certamente, visti i risultati della precedente gestione, sarebbe stato difficile per l’amministrazione dimostrare le performance positive e motivare le ragioni di efficienza, congruità, economicità, qualità e ottimale impiego delle risorse pubbliche tramite il nuovo affidamento. Si deve perciò dare atto, conformemente a quanto rappresentato e motivato dal collegio dei revisori dei conti, che il nuovo affidamento in house non risulta giustificato. Ciò non solo alla luce della situazione storica pregressa della società ma anche della mancanza di una valida e reale motivazione analitica in ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività».
«SCELTA IMMOTIVATA»
Peraltro, si legge ancora sulla lettera dell’Anac, «non risulta né adottata né prodotta agli atti documentazione attestante un’eventuale indagine preventiva di contesto effettuata dall’amministrazione in rapporto ad alternative comparabili presenti sul mercato e ai prezzi praticati dagli operatori privati e pubblici». Tirando le somme, secondo l’Anticorruzione, «l’affidamento alla Teateservizi, lungi dal rappresentare uno strumento di gestione efficiente, si configura come operazione finalizzata a garantire la continuità dell’azienda anche nell’ottica della continuità economica, comportando una lesione della concorrenza in quanto risulta immotivata, irragionevole e non in linea con i principi normativi».
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