Teateservizi: il Tar dà ragione al Comune, ma ora è troppo tardi

CHIETI. È arrivata a tempo ormai scaduto, ma dà ragione al Comune. Il Tar dichiara inammissibile, come chiesto dal Comune, il ricorso promosso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato...
CHIETI. È arrivata a tempo ormai scaduto, ma dà ragione al Comune. Il Tar dichiara inammissibile, come chiesto dal Comune, il ricorso promosso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) contro la proroga del contratto con Teateservizi per la gestione dei tributi.
L’Autorità garante ha impugnato la delibera del 29 giugno 2023 con cui si disponeva di proseguire il rapporto contrattuale con Teateservizi per continuare il servizio di riscossione. La proroga del servizio venne poi materialmente siglata qualche mese dopo.
«Il ricorso», scrivono i giudici Paolo Passoni (presidente), Massimiliano Balloriani e Silvio Lomazzi (estensore), «va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che Teateservizi srl, società in house, destinata al servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie con i servizi connessi, è stata dichiarata fallita con sentenza numero 9 del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Chieti. E non risulta peraltro che la curatela del fallimento abbia presentato al Giudice delegato istanza per essere autorizzata all’esercizio provvisorio dell’impresa nell’ambito della procedura fallimentare. Può anche aggiungersi che, con delibera numero 15 del 20 maggio 2024, l’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Chieti ha affidato la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per gli anni di competenza del medesimo Organo, ovvero dal 2018 al 2022, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che l’Amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale numero 582 del 6 giugno 2024, ha assunto in via diretta il servizio di riscossione della Tari».
E dunque i giudici sono venuti incontro alla richiesta del Comune che aveva sollevato l’inammissibilità del ricorso. Nel motivare la sentenza hanno ripercorso tutte le tappe per cui è venuto meno l’interesse nel trattare il ricorso, vale a dire il fatto che l’esercizio provvisorio per rimettere al lavoro la società fallita non è stato richiesto e nel frattempo il Comune si è organizzato in altri modi per la riscossione dei tributi (sia per quanto riguarda i più vecchi che per le nuove bollette della tassa dei rifiuti).
A questo punto, dunque, era del tutto inutile capire se i rilievi di illegittimità sollevati dall’Agcm sulla delibera che ha dato il via libera alla proroga del contratto del Comune con Teateservizi c’erano realmente o meno. (a.i.)
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