Ztl, il Comune ancora sconfitto
Chieti. Il giudice di pace annulla altre tre multe: la cartellonistica messa ai varchi d’accesso è carente
CHIETI. Chiede regolarmente il permesso per transitare in una zona a traffico limitato della città. Ma non si accorge che, inavvertitamente, sta percorrendo un’altra Ztl vicina per cui non è autorizzato al transito. Non è della città e pensa di essere in regola: così ripete più volte lo stesso tragitto. Fino a quando non comincia a ricevere le multe. La prima per un attraversamento senza permesso il 23 dicembre scorso, la seconda il 28 dicembre scorso e la terza il 30 dicembre scorso. Tre multe dell’importo di oltre 100 euro ognuna (81 euro per la sanzione pecuniaria più 28 euro per le spese). Una doccia fredda a cui il malcapitato, un imprenditore di Manoppello Scalo con un’azienda che ha sede in città, ha deciso di reagire affidandosi all’avvocato Paola Santone che ha subito fatto ricorso al giudice di pace. Che lo accoglie. «Il ricorso è tempestivo, ammissibile e fondato e merita accoglimento», scrive il giudice di pace Maria Flora Di Giovanni, accogliendo l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione di pagamento della polizia municipale.
L’avvocato Santone è riuscito a dimostrare che il suo cliente non era in torto, per ragioni di «carenza e omessa segnalazione». Vale a dire che «la Ztl non è stata definita in maniera corretta né sull’autorizzazione né sulla segnaletica verticale apposta al varco», specifica la Santone. «Il veicolo è stato autorizzato a transitare nella Ztl “A”. Tale provvedimento autorizzativo tuttavia non specifica quale sia il percorso compreso sotto la catalogazione “A”, ragion per cui il soggetto autorizzato non potrebbe far altro che individuare tale zona sulla cartellonistica verticale presente ai varchi d’accesso». Ma «neanche ai varchi d’accesso delle Ztl è presente la specificazione se si tratti di zona “A” piuttosto che “B”. Dunque il Comune non ha messo nelle condizioni l’utente, alla consegna del permesso, di comprendere come possano essere utilizzate le autorizzazioni». Per questo motivo, conclude l’avvocato, non c’è né dolo né colpa. Una tesi che convince anche il giudice che infatti scrive nella sentenza: «I verbali di contestazione elevati sono illegittimi» perché è stato dimostrato che la norma non è stata infranta volontariamente. «Per tale ragione», conclude il giudice, «il ricorso va accolto poiché è carente il profilo della volizione di infrangere la norma contestata e gli atti opposti vanno annullati».
Annullate, dunque, tutte e tre le multe. E con un principio che può valere per tanti altri casi.
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