Aggregato in stallo, il Tar ordina il commissariamento al Comune

L’AQUILA. Il proprietario di una porzione di aggregato – per il quale in 14 anni non si è mai costituito il Consorzio per ricostruirlo –_ ha chiesto al Comune dell’Aquila il commissariamento di tutto...
L’AQUILA. Il proprietario di una porzione di aggregato – per il quale in 14 anni non si è mai costituito il Consorzio per ricostruirlo –_ ha chiesto al Comune dell’Aquila il commissariamento di tutto l’aggregato. Di fronte all’inerzia dell’Ente il cittadino ha presentato ricorso al Tar. I giudici amministrativi, con una recente sentenza, hanno ordinato al Comune di procedere con urgenza al commissariamento, così come sollecitato dal cittadino. È forse uno dei primi casi in cui a chiedere il commissariamento è un proprietario e non il Comune.
«Il ricorrente», si legge nella sentenza del Tar, «è proprietario di un’unità immobiliare compresa in un aggregato edilizio danneggiato dal sisma del 2009. Riferisce che il Comune, a distanza di un anno dalla costituzione dell’aggregato, nonostante avesse avvisato con la nota del 31 agosto del 2021 i proprietari che se non si fossero costituiti in Consorzio obbligatorio per procedere alla riparazione dell’aggregato, avrebbe proceduto in via sostitutiva non ne ha disposto il commissariamento». La norma prevede che «il Comune, dopo aver invitato i proprietari di un aggregato a costituirsi in Consorzio obbligatorio per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, o a conferire a tal fine procura speciale, è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni, formale diffida di analogo contenuto e decorso l’ulteriore termine di 30 giorni nomina un commissario, che agisce in qualità di soggetto attuatore del Consorzio o in sostituzione del procuratore speciale. C’è quindi l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza del ricorrente, in quanto l’individuazione d’ufficio dell’aggregato comporta l’inserimento delle unità immobiliari, ivi comprese, nel programma di ricostruzione obbligatoria. È quindi illegittima l’inerzia del Comune che, nonostante lo scadere dei trenta giorni decorrenti, non ha provveduto nei trenta giorni successivi a diffidarli, come previsto dal citato disciplinare, né a dare riscontro, nello stesso termine, all’istanza del ricorrente. Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve essere ordinato al Comune di dare riscontro all’istanza nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza. In caso di ulteriore inadempienza il tribunale provvederà alla nomina, su istanza di parte e con ulteriore pronuncia, di un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva». (g.p.)
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