Annullato dopo 18 anni un concorso del Comune

Accolto dal Consiglio di Stato un ricorso di una donna esclusa dalla graduatoria I due vincitori non perderanno il posto dopo avere superato altri esami
L’AQUILA. La giustizia ci mette tempo ma talvolta arriva. Ha dovuto aspettare quasi 18 anni una donna che aveva presentato un ricorso amministrativo in seguito all’esclusione da un concorso bandito dal Comune dell’Aquila con una delibera di giunta del 1997. Si trattava di un ricorso per tre posti per titoli ed esami per funzionario tecnico di ragioneria.
Nei giorni scorsi, infatti, è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso definitivamente in tal senso dopo avere ribaltato il precedente giudizio del Tar.
Dopo le prove la ricorrente Lorella Giammaria fu informata di avere ottenuto punteggi non sufficienti agli scritti e di non essere stata ammessa a sostenere le prove orali.
La ricorrente sostenne di avere constatato che la votazione insufficiente le era stata attribuita da una commissione non costituita secondo la legge e che la commissione non aveva provveduto alla previa determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove sostenute. Di lì il ricorso al Tar respinto a poi quello al Consiglio di Stato. Che comunque non semba andare oltre l’annullamento degli atti di quel concorso visto che non si fa riferimento al risarcimento dei dan ni. La ricorrente, del resto, aveva solo chiesto l’annullamento e non il pagamento dei danni. E i giudici, nell’ambito di un’adunanza plenaria, hanno sostenuto che non si va oltre quanto chiesto.
Per quanto riguarda la posizione di quelle persone che vinsero il concorso non ci sono problemi. Nel senso che avendo vinto altri concorso interni hanno fatto altra carriera e nessuno mette a rischio quanto ottenuto. In teoria corrono il rischio (se ci sono) coloro che seguivano nella graduatoria i vincitori e, in quanto idonei, potrebbero essere stati messi dentro negli anni successivi.
Naturalmente la sentenza poggia anche sul fatto che il notevole tempo trascorso comunque non deve pregiudicare il ricorso.
«La lunga durata occorrente per il giudizio», si legge nella motivazione, a maggior ragione quando essa sia prolungata e inaccettabile per le sue dimensioni, non può andare a danno del ricorrente che ha ragione e pregiudicargli la sua pretesa. Non rileva, d’altro canto, neppure l’utilità più o meno ampia che l’appellante possa ricevere da un annullamento e nemmeno possono avere rilievo le ragioni di inopportunità, in tale sede e in tale fase, per i disagi causati ai controinteressati incolpevoli o la valutazione preminente dell’interesse pubblico il quale coincide, in tale momento, con l’annullamento degli atti impugnati».
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