Aree a vincolo decaduto Comune sconfitto al Tar

L’AQUILA. La giustizia amministrativa continua a “demolire” una delibera di giunta comunale del 2015 (sindaco Massimo Cialente) che “rinormava” le cosiddette “aree bianche” quelle zone, vincolate...
L’AQUILA. La giustizia amministrativa continua a “demolire” una delibera di giunta comunale del 2015 (sindaco Massimo Cialente) che “rinormava” le cosiddette “aree bianche” quelle zone, vincolate dal piano regolatore del 1979, ma i cui vincoli erano decaduti da tempo.
Sono di ieri altre due sentenze del Tar (terreni a Bagno e Paganica) che danno ragione ai proprietari che avevano accusato il Comune di avere, di fatto, con quella delibera, espropriato a suo vantaggio – e a costo zero – le aree ex vincolate in cambio di una limitatissima edificabilità sulle aree stesse. Va subito chiarita una questione: il ricorso è stato accolto “nei limiti dell’interesse della parte ricorrente”. Vale cioè solo per chi ha fatto ricorso al Tar e non per tutti.
Ma i contenziosi sono ormai tantissimi. Le recenti decisioni del Tribunale amministrativo regionale traggono origine da un decreto del presidente della Repubblica stilato su parere del Consiglio di Stato.
LA MOTIVAZIONE
Il Consiglio di Stato aveva accolto diversi punti del ricorso di una cittadina aquilana affermando che la delibera del 2015 autorizzava una “espropriazione sostanziale senza indennizzo”. “I motivi del ricorso vanno accolti”, si leggeva nel parere, “poiché la minima capacità edificatoria riconosciuta sull’area della ricorrente, con un indice di utilizzazione territoriale di 8 metri quadrati ogni 100 da concentrare come superficie fondiaria nel 35% della superficie territoriale, lasciando il restante 65% per le opere di urbanizzazione da cedere al Comune da parte del proprietario proponente, supera, a giudizio del Collegio, il limite oltre il quale la misura urbanistica trasmoda in un’espropriazione sostanziale, senza indennizzo, poiché riduce le facoltà edificatorie oltre il nucleo minimo che trova tutela nell’articolo 42 della Costituzione, secondo i principi e le norme declinati nel testo unico sulle espropriazioni”. I giudici continuano: “È fondata anche la censura di sostanziale sviamento della funzione, poiché, in definitiva, emerge come il Comune dell’Aquila, scaduti i vincoli espropriativi originariamente imposti sulle predette aree, abbia inteso, mediante l’atipico strumento della variante perequativa qui in discussione, conseguire l’obiettivo di acquisire le aree destinate a servizi pubblici evitando i costi degli indennizzi espropriativi, in tal modo, come criticamente rimarcato dalla ricorrente, eludendo l'obbligo di espropriare a titolo oneroso le aree necessarie alla realizzazione degli impianti pubblici (parcheggi, verde pubblico, scuole, chiese, caserme, eccetera) che verrebbero in questo modo acquisite gratuitamente al patrimonio comunale sotto forma di cessioni volontarie”. (g.p.)
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