Arti e Spettacolo vince il ricorso contro la Regione per l’esclusione

L’AQUILA. Il Consiglio di Stato, bocciando il ricorso della Regione, ha confermato la sentenza del Tar Abruzzo di qualche mese fa che invece aveva accolto il ricorso dell’associazione culturale “Arti...
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato, bocciando il ricorso della Regione, ha confermato la sentenza del Tar Abruzzo di qualche mese fa che invece aveva accolto il ricorso dell’associazione culturale “Arti e Spettacolo”, che chiedeva l’annullamento di una determina della Regione del 31 ottobre 2018 con la quale veniva approvata la graduatoria finale relativa all’avviso pubblico avente a oggetto “Invito alla presentazione di progetti di residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo-triennio 2018-2020”. L’associazione (legale rappresentante Giancarlo Gentilucci) nel ricorso al Tar spiegava di “aver partecipato alla selezione, indetta dalla Regione per il finanziamento di un numero massimo di tre progetti di residenze per artisti in materia di spettacolo dal vivo. All’esito della procedura, alla quale partecipavano 8 aderenti, la ricorrente si classificava al quinto posto e quindi in posizione non utile a ottenere il finanziamento. Erano invece ammesse al finanziamento: associazione Teatro dei colori onlus (62 punti); Floriana Metateatro onlus (53); associazione culturale Teatro del Sangro (51)”.
Secondo la ricorrente la decisione della Regione era stata presa in violazione di alcuni articoli dell’avviso e in particolare “perché le controinteressate, pur non avendo allegato alla domanda tutta la documentazione prescritta a pena di esclusione, sarebbero state invitate ad integrare gli atti invece di essere semplicemente escluse dalla procedura comparativa. Inoltre, durante la procedura di valutazione dei progetti ammessi, il presidente si sarebbe allontanato dalle sedute della Commissione, sicché quanto deliberato risulta viziato per violazione del principio di collegialità».
“Infine”, recitava ancora la senta del Tribunale amministrativo regionale, “la Commissione di gara non era composta da soggetti esperti del settore oggetto della procedura comparativa”. Con motivi aggiunti erano state evidenziate anche altre presunte illegittimità. «Il ricorso introduttivo» scrissero i giudici del Tar «assorbiti i motivi aggiunti, merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti di ammissione delle controinteressate alla procedura e della graduatoria finale. Ai fini della rinnovazione dell’attività amministrativa, l’Amministrazione dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, con l’adozione degli atti consequenziali». Il Consiglio di Stato respingendo il ricorso “condanna l’appellante Regione Abruzzo al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore dell’associazione culturale Arti e Spettacolo, nell’importo complessivo di 1.500 euro oltre accessori come per legge”.
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