Artisti non pagati, la causa torna in Appello

Lo spettacolo era inserito nella Perdonanza 2002, la Cassazione rinvia gli atti all’Aquila per la decisione
L’AQUILA. Le Perdonanze di inizio millennio (2001-2002-2003) tra fornitori da pagare e cavilli giuridici continuano a intasare le aule di giustizia comprese quelle della Corte di Cassazione. Pochi giorni fa è stata proprio l’Alta Corte a pronunciarsi sull’ennesima questione che trae origine dal mancato pagamento (circa 12.000 euro) di uno spettacolo musicale che era nel programma della Perdonanza del 2002. La società Building Corporate srl per farsi pagare dovette far ricorso al decreto ingiuntivo a cui il Comune si oppose ma sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’ Appello respinsero l’opposizione perché presentata tardivamente. La storia è arrivata in Cassazione che pochi giorni fa ha dato ragione al Comune dell’Aquila stabilendo che, invece, l’opposizione era regolare cioè fatta nei tempi previsti dalla legge.
Questa decisione non significa però che il Comune non doveva pagare anche se il contratto era stato fatto – almeno così sembra – con l’Istituzione Perdonanza che più sentenze hanno riconosciuto essere ente strumentale del Comune. Significa solo che adesso la Corte d’Appello a cui le carte sono state rimandate dovrà decidere non su una questione formale (opposizione valida o meno) ma nel merito della vicenda. Fatti due conti, per mettere la parola fine all’intrico giudiziario ci vorrà ancora qualche anno. Se si tiene conto che tutto risale al 10 agosto del 2002 (questa la data del contratto per lo spettacolo previsto nel periodo della Perdonanza), è facile immaginare che come minimo serviranno 20 anni per stabilire se quei 12.000 euro erano dovuti. Il Comune, in primo grado, prima che venisse decisa la nullità dell’opposizione, aveva contestato nel merito quel “preteso” pagamento affermando che «non era stata adottata alcuna deliberazione in proposito dal consiglio di amministrazione della Perdonanza, per cui ogni pretesa originata dalla stipulazione del contratto, avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti di chi aveva speso impropriamente il nome dell'Istituzione».
Insomma ci sarebbe stato qualcuno che spacciandosi per referente dell’Istituzione Perdonanza aveva stipulato quel contratto ad “insaputa” del Comune e della stessa Istituzione. Se questo fosse vero, sarebbe l’ennesima conferma della superficialità con la quale all’epoca venivano spesi soldi pubblici. Per fortuna che l’Unesco nel riconoscere la Perdonanza patrimonio immateriale dell’Umanità ha guardato ai valori veri dell’evento e non alle tante piccole miserie che ne hanno punteggiato la sua storia “moderna”. Tornando al recente verdetto della Cassazione, la decisione di annullare la sentenza di secondo grado e di rinviare le carte alla Corte d’Appello dell’Aquila «in diversa composizione», viene così motivata: «Anche facendo decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione dal primo dicembre 2005 l’opposizione stessa risulterebbe proposta il 40esimo giorno dalla notificazione dell’ingiunzione, non dovendosi computare il dies a quo (cioè, nel computo dei termini a giorni, il giorno iniziale ndr)». Nei precedenti gradi di giudizio, invece, si parlava di opposizione tardiva in quanto giunta oltre il 40esimo giorno. (g.p.)
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