Assegno di divorzio, sentenza apre spiragli

4 Gennaio 2022

Donna romena si rivolge al giudice italiano perché nel suo Paese non le spetta nulla, istanza da ripetere

L’AQUILA. Il giudice italiano ha giurisdizione per liquidare l’assegno di divorzio alla moglie quando il giudice straniero (romeno) abbia pronunciato il divorzio senza disporre alcunché sull’assegno medesimo. Importante pronunciamento del tribunale (presidente relatore Ciro Riviezzo) con sentenza del 9 dicembre scorso, sul permanere della giurisdizione del giudice italiano anche quando si sia pronunciato quello straniero in materia di divorzio (la sentenza straniera non è preclusiva). Nel caso concreto, il coniuge più forte economicamente (di regola il marito) allorquando risieda in Italia con la moglie, divorziava in Romania, dove non spetta alcunché al coniuge più debole, esimendosi dall’onere dell’assegno.
Nel giudizio davanti al tribunale dell’Aquila una donna romena residente in città, come il marito, proponeva ricorso di separazione personale con richiesta di assegno di mantenimento a carico del coniuge. Il marito si affrettava a conseguire il divorzio in Romania senza alcun obbligo di assegno divorzile in favore della moglie, e, forte di tale giudicato, si opponeva alla domanda di assegno di mantenimento – ora divorzile – proposta al tribunale dell’Aquila. «Anziché rinunciare all’azione», spiega l’avvocato Riccardo Lopardi, che assiste la donna, «la consorte insisteva nella domanda chiedendo, in quella sede, la concessione di un assegno, ora divorzile, e che si affermasse la giurisdizione del giudice italiano a conoscere sulla corresponsione di esso, sebbene si fosse già pronunziato quello straniero, o che, comunque, si affermasse il relativo principio». Il tribunale, nel rigettare la richiesta per motivi di procedura, essendo pure a suo dire nuova la domanda rispetto a quella inizialmente proposta, compensava, però, interamente le spese data la complessità della questione, ma, e questo è importante, così pronunciava: “Peraltro, una volta ottenuto il divorzio, è ben proponibile in separato e autonomo giudizio domanda di assegno divorzile anche se l’ordinamento estero non lo prevede (Cass. 1/2/2016, n.1.863)”. «Ciò apre la possibilità sia all’attrice di far valere il suo diritto, sia pure in separato giudizio, sia a tutti gli altri coniugi più deboli economicamente allorquando vedano escluso dal giudice straniero qualsiasi assegno di divorzio».(e.n.)