Assistenza scolastica, nessuna anomalia

20 Novembre 2020

L’AQUILA. Il Tar, con sentenza breve, ha respinto il ricorso della società cooperativa sociale Verdeaqua-Nuovi Orizzonti Onlus che chiedeva l’annullamento della determina del 31 agosto 2020 «con cui...

L’AQUILA. Il Tar, con sentenza breve, ha respinto il ricorso della società cooperativa sociale Verdeaqua-Nuovi Orizzonti Onlus che chiedeva l’annullamento della determina del 31 agosto 2020 «con cui il Comune dell’Aquila ha aggiudicato ad altra società il servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei diversamente abili nelle scuole del territorio dell’Aquila».
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto tutti i motivi del ricorso fra cui quello che ci sarebbe stato un «ribasso anomalo».
Secondo i giudici «è necessario rilevare che l’offerta dell’aggiudicataria, sulla base dei criteri di legge e quelli indicati nel disciplinare di gara, non è risultata anomala, quindi non è soggetta ad alcuna verifica obbligatoria dell’anomalia dell’offerta. Ciò si evince dal verbale della seduta di gara nella quale è stata effettuata la verifica dell’offerta ove si legge che la Commissione dà atto dell’assenza dell’anomalia poiché nessuno dei concorrenti ha ottenuto in entrambe le offerte (tecnica ed economica) punteggi pari o superiori ai 4/5 del punteggio previsto. Da quanto precisato si evince che il responsabile del procedimento non ha effettuato il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma ha semplicemente richiesto all’aggiudicataria la giustificazione del prezzo proposto, proprio perché la ricorrente aveva effettuato una segnalazione in tal senso. In ogni caso, anche se si trattasse di sub procedimento di verifica di offerta anomala, le censure non sarebbero fondate considerato che nel caso di esito positivo del giudizio di anomalia, la giurisprudenza è costante nel ritenere non necessaria una motivazione analitica». (g.p.)
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