Bagni chimici, tutto in regola

25 Luglio 2017

Il Tar del Lazio: legittima la proroga concessa per appalti da oltre 32 milioni

L’AQUILA. Anche i bagni chimici utilizzati durante l’emergenza terremoto del 2009, costati 32 milioni e 468.900 euro, entrano a fare giurisprudenza. Prorogare un contratto milionario, dice infatti il Tar Lazio con una sentenza pubblicata alcuni giorni fa, si può se ricorrono i presupposti dell’emergenza, nonostante le rigidissime norme in materia imposte dall’Unione europea. A ricorrere al Tar era stata la Commerciale Sicula srl, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Vinciprova, che protestava contro la presidenza del Consiglio dei ministri, la quale nel 2009, a seguito del terremoto che aveva devastato L’Aquila e numerosi centri limitrofi, aveva prorogato alla Sebach (e altre sei imprese), il servizio di gestione dei circa quattromila bagni mobili sistemati nelle tendopoli.
Il Tar Lazio, dunque, ha respinto il ricorso presentato per chiedere l’annullamento «dello sconosciuto provvedimento di proroga del contratto» che in origine era stato stipulato nel 2005. La Commerciale Sicula aveva anche chiesto di condannare lo Stato al risarcimento del danno da perdita di chance e depotenziamento dell’immagine, invocando, a sostegno del ricorso, «la violazione delle norme nazionali e comunitarie che vietano le proroghe di appalti di forniture e servizi. La proroga si porrebbe, inoltre, in palese contrasto con il divieto normativo di rinnovo espresso degli appalti pubblici di servizi», si legge negli atti, fino a ipotizzare «una forma surrettizia di affidamento diretto, violando sia le disposizioni della Comunità europea – poste a garanzia dei princìpi di trasparenza, libera circolazione di merci e servizi, libertà di stabilimento, par condicio delle imprese – sia le disposizioni dell’ordinamento nazionale che a tali principi danno applicazione».
Tutte le censure, però, sono state respinte. Secondo i giudici si è trattato di una proroga tecnica «costituente eccezione alla rigida regola della gara, in quanto volta a bilanciare la continuità dell’azione amministrativa, sancita dall’articolo 97 della Costituzione, con la salvaguardia della libera concorrenza in presenza dei casi eccezionali», quali il sisma del 2009. «Alle stesse conclusioni», scrivono i giudici, «è pervenuta anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici». La stessa proroga, inoltre, «è stata vagliata in termini non negativi dalla Commissione europea, che, in data 20 novembre 2012, sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento della protezione civile, ha archiviato la denuncia presentata in sede comunitaria dalla ricorrente».(a.b.)
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