Biomasse, il Tar respinge il ricorso sulla centrale
La Regione nel 2015 aveva revocato l’autorizzazionealla società Futuris aquilana intenzionata a costruire una centrale a biomasse in località Caselle di Bazzano. Il no era arrivato dopo che la...
La Regione nel 2015 aveva revocato l’autorizzazione
alla società Futuris aquilana intenzionata a costruire
una centrale a biomasse
in località Caselle di Bazzano.
Il no era arrivato dopo che
la società aveva ottenuto tutte le autorizzazioni. La Regione si era mossa e aveva revocato il via libera su input di associazioni
di cittadini (in particolare di Paganica, Onna e Monticchio) che avevano contestato fortemente la realizzazione della centrale. L’azienda ha fatto ricorso al Tar per chiedere i danni che le sarebbero stati provocati dalla decisione della Regione di fare un passo indietro rispetto alla prima decisione. Il Tar ha respinto il ricorso con una motivazione molto tecnica in cui si legge che «non dev’essere risarcito il danno che il privato non avrebbe subìto se avesse tenuto il comportamento collaborativo cui è tenuto sulla base degli obblighi di correttezza su di esso gravanti, tra i quali si può ritenere che rientri anche quello di esperire domande giudiziali idonee a preservare l’interesse al conseguimento del bene della vita sotteso all’azione». (g.p.)
alla società Futuris aquilana intenzionata a costruire
una centrale a biomasse
in località Caselle di Bazzano.
Il no era arrivato dopo che
la società aveva ottenuto tutte le autorizzazioni. La Regione si era mossa e aveva revocato il via libera su input di associazioni
di cittadini (in particolare di Paganica, Onna e Monticchio) che avevano contestato fortemente la realizzazione della centrale. L’azienda ha fatto ricorso al Tar per chiedere i danni che le sarebbero stati provocati dalla decisione della Regione di fare un passo indietro rispetto alla prima decisione. Il Tar ha respinto il ricorso con una motivazione molto tecnica in cui si legge che «non dev’essere risarcito il danno che il privato non avrebbe subìto se avesse tenuto il comportamento collaborativo cui è tenuto sulla base degli obblighi di correttezza su di esso gravanti, tra i quali si può ritenere che rientri anche quello di esperire domande giudiziali idonee a preservare l’interesse al conseguimento del bene della vita sotteso all’azione». (g.p.)

