Calascio, guerra tra due imprese all’ombra della Rocca

Spazio conteso dopo alcuni lavori di pavimentazione Secondo i giudici è legittima la revoca fatta dal Comune
CALASCIO. A Calascio la diatriba ha “animato” quasi tutta l’estate 2019. Ora il Tar ha messo la parola fine (salvo appello al Consiglio di Stato) allo scontro tra due imprese commerciali del posto che si “contendevano” uno spazio pubblico in “via della Torre” a ridosso delle due attività. I giudici amministrativi sono entrati nel merito solo nella parte del ricorso col quale una delle due ditte (quella cosiddetta ricorrente) chiedeva il risarcimento dei danni. Per il resto il ricorso è stato dichiarato improcedibile «per sopraggiunta carenza di interesse in quanto i provvedimenti impugnati si riferiscono alla concessione in uso di beni pubblici inerente a un arco temporale ormai trascorso». Il merito della questione era sul fatto che una delle due attività commerciali (quella che ha presentato ricorso) aveva ottenuto nel gennaio 2019 di poter occupare due vicini ma distinti (dal punto di vista particellare) spazi pubblici. Qualche mese dopo, dovendosi realizzare in quella zona una nuova pavimentazione, l’autorizzazione a occupare suolo pubblico era stata revocata dal Comune. Finiti i lavori, uno dei due spazi era stato assegnato non alla ditta che ha fatto ricorso, ma ad altra attività. Da qui il contenzioso. Il Tar ha però riconosciuto legittimo il comportamento del Comune. «La revoca della originaria concessione», scrivono i giudici, «ha privato definitivamente di efficacia quest’ultima. Tale revoca, peraltro, è stata ritenuta legittima da questo Tar con sentenza 291 del 2019. Pertanto, da un lato, l’Amministrazione non aveva alcun un obbligo di far rivivere, mediante la singolare pretesa di disporre “la revoca della revoca”, l’originaria concessione e, dall’altro, il bene pubblico poteva essere concesso in uso solo a seguito di una nuova precisa richiesta da parte di chiunque ne avesse interesse, non essendo consentita l’attribuzione di un diritto di insistenza sui suoli pubblici». Bocciato anche il secondo motivo del ricorso. «L’articolo 3 del regolamento comunale», sottolineano i giudici, «al suo ultimo comma, stabilisce che, ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l’esposizione della loro merce. Ebbene, nel caso in questione, la nuova richiesta di concessione di suolo pubblico è stata presentata dalla ricorrente solo in data 20 settembre 2019 mentre in data 13 agosto 2019 veniva presentata distinta istanza sul medesimo suolo da parte della controinteressata. È evidente come alla luce della previsione regolamentare sopra richiamata l’istanza presentata dalla controinteressata debba ritenersi preferibile sia sotto il profilo temporale, sia per la circostanza che l’area concessa risulta prospiciente e antistante l’attività commerciale della controinteressata medesima».
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