Calascio, la chiesa appartiene al Comune

Lite su Santa Maria delle Grazie, il tribunale respinge la richiesta della parrocchia: non c’è prova di usucapione
L’AQUILA. La chiesa-convento di San Francesco (nota anche come Sabnta Maria delle Grazie) appartiene all’amministrazione comunale di Calascio. Lo ha stabilito il giudice del tribunale Stefano Iannaccone, che ha respinto il ricorso presentato dalla parrocchia che rientra nella diocesi di Sulmona-Valva. Si tratta un bene che, dopo l’unità d’Italia (1861), venne acquisito al patrimonio dello Stato e, nello specifico al Comune montano, dopo le leggi di incameramento delle proprietà del clero. Leggi contestate al punto che il presidente del consiglio dell’epoca, Cavour, venne anche scomunicato. La chiesa fa parte di un complesso ancora più grande: lo stesso Comune, infatti, ebbe modo di vendere ai Gesuiti l’attiguo convento di San Francesco, ma la controversia riguarda solo il luogo di culto. Nel 1989, dunque, il vescovo di Sulmona trascrisse la proprietà dell’edificio sacro ai pubblici registri. Alcuni anni dopo, in particolare nel 2013, la parrocchia si rivolse al tribunale al fine di vedersi attribuita la proprietà. Era proprio la parte ricorrente ad avere l’onere della prova: dimostrare di aver direttamente acquistato a titolo originario il bene possedendolo uti dominus, per almeno 20 anni oppure di aver ottenuto il diritto di proprietà dall’Istituto diocesano per il clero. Ma tale prova, secondo il giudice, non è stata fornita e la trascrizione fatta nel 1989 non ha rilevanza. «Nemmeno è stata richiesta», dice il giudice, «l’ammissione di mezzi di prova da parte di un simile acquisto da parte della parrocchia o da parte dell’Istituto diocesano per il clero, in epoca antecedente alla cessione». «A tal proposito», scrive ancora il giudice, «giova sottolineare che il periodo di esercizio del culto (anch’esso non provato) avrebbe in ogni caso una rilevanza marginale ai fini dell’onere della prova dell’avvenuta usucapione, non integrando necessariamente tale attività una forma di possesso continuato utile per l’acquisto del diritto di proprietà». «Il possesso», secondo il giudice, «implica un’attività con la quale il possessore assume una condotta di godimento esclusivo e continuativo, qualificabile come se ne fosse il proprietario che deve concretarsi in qualcosa in più rispetto alla periodica celebrazione dell’attività liturgica genericamente dedotta». Dagli atti prodotti dai ricorrenti, tra i quali l’ex parroco don Kanth Lakschimi, c’è il decreto vescovile di un acquisto del 1989 a mezzo del quale il bene rivendicato sarebbe stato trasferito dall’Istituto diocesano alla neocostituita parrocchia di San Nicola di Bari. «Tuttavia», scrive ancora il giudice accogliendo le prospettazioni dell’avvocato Riccardo Lopardi, «va rilevato che il Comune di Calascio ha puntualmente contestato sia la preesistenza della proprietà dell’Istituto diocesano, sia il possesso indisturbato».
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