Cane aggredì il bimbo e un altro animale: condannato il custode

Era libero e senza museruola, la Cassazione crea il precedente: a pagare non sarà la proprietaria, ma l’amico che era più vicino
L’AQUILA. Dall’Aquila, una vicenda che crea un precedente nazionale: se un cane aggredisce e morde una persona o un altro animale, responsabile è anche il momentaneo “conduttore-custode” e non soltanto il proprietario. La Cassazione ha infatti confermato la condanna a una pena pecunaria (di 500 euro) inflitta dal giudice di pace a P.L., accusato del reato di lesioni colpose.
Il fatto risale all’agosto 2018. Il cane “condotto” dall’imputato aveva aggredito due persone e a P.L. è stata riconosciuta «la qualità di conduttore-custode, seppure non proprietario, di un grosso cane maremmano, che, non tenuto al guinzaglio e senza museruola, ha dapprima aggredito un cane setter, riducendolo in fin di vita, per poi avventarsi contro i proprietari che tentavano di proteggere il loro animale e il nipotino di nove anni. Tanto è stato ricostruito dal giudice di pace», si legge nella sentenza della Cassazione, «in base alle deposizioni delle persone aggredite e del carabiniere giunto sul luogo quando ancora il cane maremmano era libero e sporco di sangue; è poi sopraggiunta la proprietaria dell’aggressivo animale, che è riuscita a calmarlo e a mettergli il guinzaglio». L’uomo finito sotto accusa si era difeso affermando che rispetto al cane lui non aveva alcun ruolo di “garante” della sicurezza altrui in quanto stava «raccogliendo funghi insieme alla proprietaria dell'animale la quale lo aveva liberato» e che lui «non aveva la custodia del cane essendo nell’occasione compresente, a poca distanza, la proprietaria e non essendo stato il cane affidato a lui», né era stato fornito di mezzi idonei – quale ad esempio il guinzaglio, che era nella disponibilità della proprietaria – per impedire l'evento. La Cassazione ha respinto il ricorso (dichiarandolo inammissibile) confermando quindi la pena pecuniaria perché «nella sentenza impugnata si dà atto che entrambe le persone offese, stimate credibili dal giudice, hanno riferito che P.L. poco prima dell’aggressione, si è qualificato come conduttore del cane, rassicurando le stesse che l’animale era mansueto. Il giudice di pace ha, quindi, fatto corretta applicazione del risalente e consolidato principio, che appare opportuno in questa sede ribadire, secondo il quale in tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che la legge relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale, o di custodirlo con le debite cautele».
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