Canoni dei villaggi provvisori: il Comune insiste per avere i soldi

28 Ottobre 2022

La sentenza del Tar contro la quale l’ente fa ricorso al Consiglio di Stato è risalente all’aprile scorso Per i giudici amministrativi di primo grado «gli oneri di compartecipazione non sono dovuti per i Map»

L’AQUILA. La giunta comunale ha autorizzato l’Avvocatura a presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che annullava parte della delibera e relativo regolamento (che risalgono al 2015) con le quali l’Ente ha chiesto anche a chi alloggia – dopo 13 anni e mezzo – ancora nei Map il canone di compartecipazione (cifre che si aggirano tra i 30 e i 40 euro al mese). Il ricorso va presentato entro novembre e l’accelerazione c’è stata anche a seguito della protesta dei terremotati di Onna che, qualche settimana fa, si sono visti arrivare le bollette con la richiesta del canone di compartecipazione con gli arretrati a partire – per ora – dal primo gennaio 2022. Proprio nel corso di un incontro con gli onnesi l’assessore Vito Colonna aveva annunciato l’intenzione del Comune di ricorrere contro la sentenza di primo grado.
LA SENTENZA DEL TAR
La sentenza del Tar contro la quale il Comune fa ricorso al Consiglio di Stato è dell’aprile 2022. Per i giudici amministrativi di primo grado “gli oneri di compartecipazione non sono dovuti per i Map (moduli abitativi provvisori)”. Nella sentenza si leggeva che “le norme distinguono il canone concessorio o di locazione dalle spese di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari. Se per spese di manutenzione si intendesse (in contrasto con il significato letterale) un onere stabilito a priori discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, senza alcuna definizione normativa dei criteri di liquidazione e riferito anche ad altri immobili dei quali i ricorrenti non hanno il godimento, si tratterebbe di una prestazione imposta. Non è poi rinvenibile nelle norme alcun fondamento testuale, né logico, né dogmatico che giustifichi la decisione del Comune di porre a carico degli assegnatari le spese di manutenzione degli alloggi e delle parti comuni in misura diversa o non comprovatamente corrispondente ai costi a tal fine sostenuti. Deve quindi concludersi che l’onere per spese di manutenzione straordinaria non può essere posto a carico degli assegnatari degli alloggi Map, mentre le spese di manutenzione ordinaria – eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, disostruzione impianto fognario – possono essere ripetute nei loro confronti solo se comprovate e relative alle parti esclusive e comuni degli alloggi occupati, esclusi quelli dei quali essi non hanno il godimento”.
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