Capannone Asm a Bazzano, Tancredi assolto

15 Luglio 2020

La sezione centrale della Corte dei Conti solleva l’ex presidente dell’azienda da ogni addebito

L’AQUILA. La terza sezione giurisdizionale e centrale d’appello della Corte dei Conti ha assolto da ogni tipo di responsabilità Pierluigi Tancredi, ex presidente dell’Asm che era finito nel mirino dei giudici contabili per l’acquisto di un capannone nel Nucleo industriale di Bazzano da destinare alle attività dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti.
La vicenda risale a prima del sisma, anche se l’inchiesta fu avviata nel 2010. In realtà Tancredi e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, dopo un lungo iter processuale, erano stati assolti sia in sede penale che contabile (anche se la Procura della Corte dei Conti aveva chiesto la condanna al pagamento di 800.000 euro). Allora perché si è arrivati alla ulteriore sentenza pubblicata ieri? Perché l’ex presidente Asm, pur assolto dalla Corte dei Conti, era stato condannato a pagare le spese legali ai suoi ex coimputati tirati in ballo da Tancredi (tecnicamente fu un’integrazione del contraddittorio), il quale disse che la decisione dell’acquisto non era stata solo sua, ma di tutto il cda e anche di collegio sindacale e commissione tecnica. Inoltre la decisione, pur assolutoria, aveva lasciato qualche ombra sul comportamento avuto dall’ex presidente Asm nel contesto dell’acquisto – pur legittimo – del capannone. I giudici d’appello, con la sentenza di ieri, hanno spazzato via ogni ombra e hanno dato atto della assoluta correttezza di Tancredi. Con l’appello i suoi legali, Massimiliano ed Ernesto Venta, chiedevano in particolare che fosse riconosciuta “l’erronea condanna del Tancredi al pagamento delle spese in favore degli altri ex incolpati”. “Nel caso in esame”, scrivono nella sentenza i giudici contabili di appello, “la pronuncia di assoluzione era stata emessa per carenza di uno dei presupposti dell’azione del pubblico ministero – il danno – e quindi non può conseguentemente ipotizzarsi il ricorrere della cosiddetta soccombenza virtuale a carico dell’appellante. L’indagine sul merito della vicenda ha riconosciuto la non punibilità: se non sussiste danno non può esservi responsabilità erariale. Neppure può affermarsi che la chiamata in causa degli altri compartecipi possa giustificare l’addebito delle spese di lite a carico del Tancredi del quale, d’altro canto, non si ravvisa una resistenza in giudizio palesemente infondata o temeraria, essendosi limitato a esperire tutti i normali mezzi di difesa di cui dispone la parte. Per le ragioni rappresentate l’appello appare fondato e il Tancredi deve essere assolto da ogni addebito di responsabilità con revoca della condanna al pagamento delle spese legali nei confronti degli altri ex coimputati”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA