Capannoni al servizio dei cantieri Il Tar: giusto l’ordine di demolire

28 Aprile 2024

Per i giudici amministrativi è legittima la delibera di giunta comunale del 2015 sul ripristino dei luoghi Alcune imprese edili avevano contestato il provvedimento sulle opere autorizzate durante l’emergenza

L’AQUILA. Il Tar, con una recente sentenza, ha ritenuto legittima la delibera di giunta comunale dell’ottobre 2015 con la quale si “ordinava” alle ditte della ricostruzione la rimozione di strutture operative di cantiere provvisorie che erano state autorizzate quando si era ancora nel periodo dell’emergenza post-sisma. In quella delibera si spiegava che il sindaco (Massimo Cialente), con ordinanza del febbraio 2011, “ha concesso alle imprese impegnate nei cantieri per la ricostruzione la possibilità di realizzare strutture operative provvisorie quali campi base, dormitori e mense per maestranze, uffici, depositi o magazzini, dandone semplice comunicazione all’autorità comunale”. Nel 2015, però, la giunta (attraverso la delibera oggetto del contenzioso davanti al Tar) faceva notare che “il Comune dell’Aquila ha definito, tenuto conto dell’entità e dei tempi di erogazione dei finanziamenti Cipe, la programmazione degli interventi di ricostruzione su capoluogo e frazioni da cui scaturisce, per conseguenza, una più agevole programmazione delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi da parte dei professionisti incaricati e delle imprese esecutrici dei lavori. Quindi, terminata la fase di emergenza, le esigenze legate alla sistemazione di cose e persone impiegate nella ricostruzione possono e debbano essere soddisfatte attraverso il reperimento di soluzioni nell’ambito del patrimonio immobiliare esistente, secondo procedure ordinarie. Inoltre, è obiettivo dell’amministrazione la progressiva riqualificazione delle aree interessate dalle trasformazioni indotte a seguito del sisma con particolare riferimento agli interventi di natura provvisoria che inficiano la realizzazione di un’autentica definizione di città e dei suoi rapporti con il circostante ambiente rurale naturale integro e valorizzato. È dunque necessario procedere al ripristino dello stato dei luoghi originario, con rimozione totale e definitiva dei manufatti provvisori e con il ripristino ambientale dello stato dei luoghi”.
Questa delibera è stata contestata da alcune imprese, secondo le quali l’atto comunale “è illegittimo perché contrasta col principio espresso dal Tar in una sentenza del 2015” per cui “con le ordinanze emanate nel periodo emergenziale il sindaco dell’Aquila ha voluto regolamentare l’edificazione e il mantenimento delle strutture per finalità strumentali di modo che gli effetti di esse sono scollegati al dato temporale dello stato di emergenza e collegati al dato funzionale delle esigenze legate alla ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma”. Secondo la recente sentenza del Tar, invece, “tale prospettazione non trova alcun riscontro nelle ordinanze sindacali, le quali si fondano sulla sola ed esclusiva finalità di garantire l’interesse pubblico alla salute dei lavoratori e dei cittadini, e alla salvaguardia dell’ordine e dell’igiene pubblici in un periodo in cui risultava difficile reperire alloggi adeguati considerati i gravi danni subiti dal patrimonio immobiliare a seguito del sisma. Inoltre, nessun rilievo può attribuirsi alla sentenza di questo Tar del 2015 che ha correttamente escluso che le costruzioni fossero abusive (al momento della proposizione del ricorso), ma non ha affermato l’ultrattività delle ordinanze annullate. Un conto è affermare la legittimità dei manufatti considerata la sussistenza di titoli abilitativi, altro è affermare la perdurante efficacia di ordinanze contingibili e urgenti anche a seguito di un espresso provvedimento di abrogazione e di un ulteriore provvedimento di rimozione degli effetti stessi. Per questo il ricorso dev’essere respinto”.