Cartellone schiaccia l’auto, cittadino risarcito

Il Comune paga 700 euro al ricorrente ammettendo la responsabilità sul tabellone pubblicitario
L’AQUILA. Un cartellone pubblicitario, il 21 dicembre del 2019, era caduto sulla sua macchina provocando un bel po’ di danni alla carrozzeria. Il cittadino ha chiesto il risarcimento al Comune dell’Aquila che ora gli ha liquidato circa 700 euro.
Nella determina relativa si sottolinea che “dall’attività istruttoria svolta appare verosimile la sussistenza della responsabilità del Comune dell’Aquila in merito al sinistro lamentato. Si ritiene quindi opportuno provvedere al pagamento della richiesta risarcitoria al fine di evitare un aggravio della spesa, evitando le tempistiche più lunghe prevedibili per la risoluzione delle cause, che comporterebbero il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, i quali verrebbero riconosciuti anche nel caso di eventuale parziale soccombenza”.
Sulla materia c’è già una precedente sentenza della Cassazione (su un caso simile avvenuto in un’altra città) che rileva la “responsabilità dell’ente locale”. Si legge infatti nella sentenza: “Il contratto di gestione stipulato con la ditta pubblicitaria non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza (e quindi la custodia) sulla corretta esecuzione di esso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare. Peraltro era stato accertato (e non contestato) che il vento forte che aveva sollevato i cartelli non fosse un evento imprevedibile o eccezionale ed era stato altresì escluso un comportamento anomalo della parte danneggiata. L’interpretazione dell’articolo 2051 del codice civile reso dalla Corte territoriale era dunque, errata laddove non aveva tenuto conto del contenuto dell’obbligo di vigilanza, concretamente desumibile dalle disposizioni richiamate. Per tali ragioni, il ricorso del danneggiato è accolto”.
La responsabilità dell’ente locale non rileva soltanto nel caso in cui “si dimostra che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.(g.p.)
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