Casa provvisoria del 2009 il Tar nega la sanatoria

L’AQUILA. Nel post-sisma 2009 aveva costruito una “casetta” per l’emergenza grazie all’ormai famosa delibera 58 del consiglio comunale del maggio 2009. Aveva poi presentato una “istanza di variante...
L’AQUILA. Nel post-sisma 2009 aveva costruito una “casetta” per l’emergenza grazie all’ormai famosa delibera 58 del consiglio comunale del maggio 2009. Aveva poi presentato una “istanza di variante in sanatoria” ma il Comune ha detto no. Il proprietario ha fatto ricorso al Tar che, con una recente sentenza, ha dato ragione al Comune: niente sanatoria. “Il ricorrente”, si legge nella sentenza, “ha presentato una domanda di variante in sanatoria di un fabbricato temporaneo realizzato all’Aquila per far fronte alle esigenze abitative della sua famiglia in seguito al sisma del 2009, ai sensi della deliberazione consiliare 58-2009 del Comune dell’Aquila. Con il ricorso il cittadino ha contestato il diniego opposto dal Comune dell’Aquila alla sua istanza di variante in sanatoria con la quale variante ha presentato un progetto di modifica del manufatto – che era stato realizzato in difformità dal progetto presentato – onde ricondurlo al rispetto dei parametri progettuali. La deliberazione 58-2009 del Comune dell’Aquila”, sottolineano i giudici del Tar, “ammette la trasformazione, in opere definitive, dei manufatti temporanei, purché compatibili con la disciplina urbanistica vigente alla data della richiesta di trasformazione. Si tratta, come è evidente, di una disciplina eccezionale (la delibera 58) seguita da una disciplina speciale (trasformazione in definitivi dei manufatti temporanei) che non ammette, come evidenziato nel provvedimento impugnato, l’innesto nel procedimento di varianti in sanatoria, ma presuppone la fedele corrispondenza dell’opera al progetto presentato per le specifiche finalità indicate dalla deliberazione 58-2009. La disciplina è evidentemente ispirata all’esigenza di evitare che la deroga al regime generale del previo rilascio preventivo del titolo edilizio – per le eccezionali esigenze abitative della popolazione dei territori colpiti dal sisma – fosse utilizzata per realizzare fabbricati di diversa e maggiore consistenza, al fine di sanarli in seguito col rilascio di un titolo edilizio postumo. Del resto il sistema ha una sua intima coerenza perché le varianti sono autorizzabili in corso d’opera mentre nel caso specifico il manufatto è stato completato ed è abitabile e la sanatoria, mediante accertamento di conformità invocata dal ricorrente, presuppone una verifica sullo stato di fatto, non già, come richiesto nell’istanza respinta con il provvedimento impugnato, sulle modifiche che il ricorrente si riserva di apportare all’opera in quanto difforme dal progetto comunicato a suo tempo ai sensi della deliberazione 58-2009. Il ricorso pertanto è respinto”, conclude il Tar. Insomma, non puoi dire di voler costruire una casetta, poi fare ben altro e pensare pure che il Comune sani tutto. (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

