Case acquistate prima del 2009: nulli i contratti preliminari

La Corte di Cassazione conferma le sentenze precedenti Decisivo un “codicillo” della legge Barca che risale al 2012
L’AQUILA. La Cassazione ha chiuso in via definitiva una questione di cui, nel dopo terremoto, non si è parlato molto, ma che ha riguardato parecchi aquilani. In sostanza i giudici, respingendo il ricorso (ritenuto inammissibile) di un cittadino (che già aveva perso la causa sia in tribunale che in Appello) ha confermato la validità di un “codicillo” della Legge Barca del 2012 (inserito al “volo” su richiesta del Comune dell’Aquila) che dichiarava nulli tutti i contratti preliminari di acquisto di case (quasi sempre con avvenuta corresponsione di caparra) stipulati prima del terremoto del 6 aprile 2009.
Il caso finito all’attenzione della Cassazione è esemplificativo di quanto successo. Nel dicembre del 2008 il proprietario di una casa in centro storico decise, per motivi familiari, di lasciare l’abitazione comprata alcuni anni prima e di acquistarne un’altra in zona diversa del capoluogo. A metà dicembre venne stipulato il contratto preliminare nel quale si stabilì il prezzo complessivo e, in attesa della stipula del contratto definitivo (che ci si accordò fosse formalizzato nel giugno 2009), il venditore chiese e ottenne una caparra di circa 30.000 euro. I sei mesi di tempo per la firma del “definitivo” vennero chiesti dall’acquirente per poter vendere la sua casa in centro storico e avere così i soldi necessari (circa 200.000 euro) per saldare il conto della nuova casa. Tutto preciso e tutto fatto in piena intesa.
Ma il 6 aprile del 2009 il terremoto ci mette lo zampino cambiando radicalmente lo scenario. Infatti la “vecchia” casa in centro dell’acquirente risultò fortemente danneggiata e quindi cadde ogni possibilità che potesse essere venduta per ricavarne i soldi per comprare la nuova casa. E se la nuova casa, per ipotesi, fosse stata comunque acquistata (e a quel punto si sarebbe posto anche il problema se il valore ante 2009 fosse lo stesso del dopo 2009) questa sarebbe diventata seconda casa perché nel post-sisma venne fuori una norma in base alla quale fu istituito il divieto di cedere gli immobili danneggiati per un periodo di due anni a partire dall’erogazione del contributo statale per la loro ricostruzione. Le seconde case, come noto, non hanno i “vantaggi” riservati alla ricostruzione della prima casa. Insomma, un ginepraio. C’era poi un altro “nodo”. L’acquirente, dopo il terremoto, chiese al potenziale venditore la restituzione della caparra. Nel 2010, anche per questo aspetto, non certo secondario, nacque il contenzioso. A risolvere l’intrico arrivò, nel luglio 2012, la legge Barca che appunto dichiarava nulli tutti i contratti preliminari (e forme simili) stipulati prima del terremoto. La legge Barca non poteva in quel caso che essere retroattiva (anche se la cosa era stata contestata nei primi due giudizi: tribunale e Appello). Pochi giorni fa la Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda senza entrare nemmeno nel merito (e quindi implicitamente confermando le sentenze precedenti) perché ha dichiarato – per questioni più che altro formali – l’inammissibilità del ricorso. Dunque contratto preliminare nullo e caparra restituita.
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