Case e scuole post terremoto «Non si specula sui terreni»

L’AQUILA. Altre quattro sentenze della Corte di Cassazione, rese note negli ultimi giorni, confermano che i terreni che sono stati espropriati nel 2009 per costruire gli alloggi per i terremotati...
L’AQUILA. Altre quattro sentenze della Corte di Cassazione, rese note negli ultimi giorni, confermano che i terreni che sono stati espropriati nel 2009 per costruire gli alloggi per i terremotati (Progetto Case e Map) vanno pagati tenendo conto della loro destinazione (fissata dal Piano regolatore del 1979) al 6 aprile del 2009. Se, ad esempio, erano terreni agricoli come tali vanno indennizzati ai proprietari anche se il documento “ufficiale” di esproprio è stato redatto qualche anno dopo l’evento sismico. Pur nel linguaggio “ermetico” dell’Alta Corte il messaggio è chiaro: sulle tragedie non si specula. La questione è nata perché alcuni proprietari avevano fatto ricorso alla magistratura sostenendo che i terreni agricoli dove erano stati costruiti Map, Musp (scuole) e Piani Case (con relativi sottoservizi) automaticamente erano diventati edificabili e il prezzo a metro quadro quindi era aumentato di molto. La Cassazione ha confermato le sentenze della Corte d’appello che, peraltro, in quasi tutti i casi ha concesso un indennizzo maggiore di quello stabilito in primo grado dal tribunale. Non è passato però il concetto di “trasformare” automaticamente un terreno agricolo in edificabile. Per la Cassazione la decisione della Corte d’appello «risponde all’esigenza di neutralizzare, al fine di evitare irrazionali arricchimenti ingiusti e irragionevoli disparità di trattamento tra proprietari di aree inserite nei provvedimenti di localizzazione degli alloggi per i terremotati e i proprietari di aree simili non inserite in quei provvedimenti. Le variazioni urbanistiche dipendenti unicamente dall’evento sismico, senza il quale non vi sarebbero state, costituiscono una parziale deroga alla regola generale sugli espropri. Di conseguenza, le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea devono essere determinate tenendo conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6 aprile 2009, salvo la loro quantificazione con riferimento alla data del decreto di esproprio». L’indennizzo assicurato all’espropriato però, si legge ancora nelle sentenze «se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro». Ed è quello che la Corte d’appello aveva già fatto. Una delle ultime sentenze fa riferimento all’esproprio di aree sulle quali nel 2009 fu realizzato un Musp (Modulo a uso scolastico provvisorio).
I proprietari dei terreni (come pure tutti gli altri che hanno fatto ricorso in Cassazione) hanno sostenuto che «l’accertamento della natura edificabile o meno dei terreni espropriati dovesse essere effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio» che ufficialmente era stato notificato anni dopo. Ma i giudici hanno detto di nuovo no. (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA .

