Case funerarie, scelte le aree

La giunta individua le zone in cui sarà possibile realizzarle
L’AQUILA. La giunta comunale ha approvato gli indirizzi relativi alle zone urbanistiche in cui «non si possono» realizzare le case funerarie (e di fatto quindi si indicano quelle dove è possibile farlo). In sintesi: anche all’Aquila – seppur con tantissime limitazioni – si potranno costruire case funerarie che sono strutture utilizzate in particolare nel caso di persone che muoiono nella propria abitazione. Qualche mese fa il Tar aveva bocciato una richiesta in tal senso proprio per mancanza di specifiche direttive da parte del Comune. Le norme (la legge base è della Regione) specificano che la «casa funeraria è un edificio indipendente (cielo-terra) dove assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l’osservazione del corpo, i trattamenti conservativi, la custodia e l’esposizione della salma. Per l’esercizio delle attività le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari già previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari». Le case funerarie non possono essere collocate «a una distanza inferiore di 800 metri da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture sociosanitarie residenziali e da tutte le altre di vita collettiva ad alta densità di accesso al pubblico (socio-assistenziali, sportive, ricreative, scolastiche, commerciali destinate alla vendita al dettaglio di media e grande distribuzione). Non possono essere collocate a una distanza inferiore di 50 metri da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture è necessario garantire almeno 12 posti auto di pertinenza nonché uno per la sosta dei disabili». Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria «i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico e architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione non costituisce variante alla pianificazione urbanistica».
LA DELIBERA
La recente delibera di giunta (che dovrà ora passare in commissione e poi in consiglio comunale) individua prima di tutto «le zone omogenee del Prg dove dette strutture non possano essere realizzate nel rispetto dei principi legislativi statali e regionali in materia». Tra le aree “non compatibili” il Comune dell’Aquila cita «le zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, le zone agricole e quelle a vincolo speciale». Le case funerarie possono invece essere collocate «nelle zone previste dal vigente Prg come zone di natura industriale o artigianale e di servizio, sempre però nel rispetto del principio di decoro di cui necessitano tali attività fermo restando i limiti di distanza dai cimiteri e crematori (50 metri), nonché quelli da strutture sanitarie pubbliche o private e strutture sociosanitarie residenziali (800 metri). Le autorizzazioni verranno concesse in base a quanto previsto dalla disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive». Nella delibera che recepisce e integra la normativa regionale si ritiene necessario «al fine di garantire il decoro dovuto alla onoranza dei defunti e il rispetto dei congiunti, stabilire a titolo di direttiva che l’insediamento di tali strutture, fatte salve le limitazioni già fissate debba avvenire prevalentemente attraverso il recupero di contenitori dismessi, anche nel perseguimento del principio europeo del risparmio dei suoli e in contesti non caratterizzati dalla presenza di attività rumorose o nocive, con diffusa presenza di attività industriali o che generino un elevato concorso di utenti o di vita collettiva». (g.p.)
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