Case provvisorie, nuova battaglia legale

11 Giugno 2023

Cittadina contro Comune: approda al Consiglio di Stato il caso della demolizione di un manufatto

L’AQUILA. La delibera 58 del 2009 – che nel post-sisma consentì ai privati la realizzazione di più di mille casette provvisorie – continua a essere oggetto di contenziosi tra cittadini e Comune. L’ultimo caso è di una donna che contesta un ordine di demolizione di un fabbricato alla periferia della città che il Comune considera abusivo perché, pur richiamandosi alla delibera del maggio 2009, «è ampiamente eccedente i limiti di superficie» previsti dalla stessa. Il Tar, con sentenza del 2022, aveva dato torto alla cittadina che ora ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Nella delibera con la quale l’Avvocatura viene incaricata di resistere in giudizio si legge che il Tar aveva rigettato il primo ricorso «osservando che i parametri dimensionali e il divieto di realizzare superfici con destinazione diversa da quella residenziale, posti dalla deliberazione, sono tassativi e rispondono all’esigenza di evitare che la deroga al regime generale, che richiede il rilascio del permesso di costruire per realizzare nuove costruzioni, sia utilizzata per costruire fabbricati di diversa e maggiore consistenza, al fine di sanarli in seguito con il rilascio di un titolo postumo, con evidente inversione procedimentale del regime di formazione dei titoli edilizi». Nelle motivazioni della sentenza di primo grado si legge anche che «la ricorrente, la cui abitazione all’indomani del sisma era risultata inagibile, ha realizzato, su suolo destinato a verde pubblico attrezzato un manufatto provvisorio a uso proprio dandone comunicazione al Comune ai sensi della delibera 58. Nel ricorso la cittadina riferisce che in corso d’opera, a causa dell’andamento acclive del suolo, si è reso necessario realizzare, alla base del manufatto abitativo, un volume destinato a essere completamente interrato con funzione di isolamento. Della realizzazione di tale opera in variante al progetto ha dato comunicazione al Comune che ha intimato la demolizione in quanto difforme dai parametri delle deliberazioni 58 e 85 del 2009 che consentono la realizzazione di manufatti provvisori per far fronte all’emergenza abitativa post-sisma con esclusione di superfici non residenziali. Ciò premesso», scriveva il Tar, «è evidente che il vano tecnico realizzato dalla ricorrente è incompatibile coi limiti rigorosi posti dalla deliberazione 58. Né può dirsi che la necessità di realizzarlo si sia presentata come fatto imprevedibile in quanto l’andamento acclive del fondo, che l’avrebbe reso indispensabile, era noto alla ricorrente e al progettista prima ancora dell’inizio dei lavori con la conseguenza che quel vano tecnico non poteva essere realizzato se non previo rilascio del permesso di costruire secondo il regime ordinario. Correttamente il Comune lo ha considerato abusivo e ne ha disposto la demolizione. Nessun rilievo può avere la circostanza che il vano tecnico sia destinato a essere interrato perché, da un lato, la deliberazione 58 non ne consente la realizzazione, dall’altro, proprio l’inapplicabilità della deliberazione impone di ricondurre l’opera al regime edilizio ordinario» per cui serviva il permesso di costruire».