Casetta in legno, il Tar boccia il Comune e accoglie il ricorso di una residente
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha annullato il «diniego a costruire» che l’amministrazione comunale di Rocca di Mezzo aveva comunicato a una cittadina.Questo il fatto. La donna aveva...
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha annullato il «diniego a costruire» che l’amministrazione comunale di Rocca di Mezzo aveva comunicato a una cittadina.
Questo il fatto. La donna aveva chiesto il permesso di realizzare un manufatto – di modeste dimensioni viene specificato nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale – in legno al servizio di un preesistente fabbricato ad uso abitativo e per il quale c'era già il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, Beni culturali e architettonici.
Per i giudici del Tribunale amministrativo, però, il no decretato dall’amminisrazione comunale di Rocca di Mezzo – ce comunque non riguarda l’attuale amministrazione in carica, ma quella risalente al 2011 – non era adeguatamente motivato.
«Il provvedimento amministrativo», affermano i giudici del Tribunale, ai quali ha fatto ricorso la residente, «non può mancare di rendere ragione dei suoi cosiddetti presupposti, e cioè dei fatti permissivi o costitutivi assunti alla base dell’adozione di un determinato atto, pena la ravvisabilità di un vizio del presupposto stesso, suscettibile di determinarne l’annullamento».
«Nel caso in esame», continuano ancora nella sentenza i giudici del Tribunale amministrativo regionale, «nel provvedimento mancano le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (il Comune di rocca di Mezzo) a considerare incongrua l’istanza nonostante la legittimità di richiesta di utilizzo del 5 per cento, secondo le norme tecniche del Piano di fabbricazione comunale. Il ricorso deve essere accolto», concludono i giudici amministrativi, «e quindi si annulla il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale deve riesercitare il potere amministrativo». (g.p.)
Questo il fatto. La donna aveva chiesto il permesso di realizzare un manufatto – di modeste dimensioni viene specificato nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale – in legno al servizio di un preesistente fabbricato ad uso abitativo e per il quale c'era già il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, Beni culturali e architettonici.
Per i giudici del Tribunale amministrativo, però, il no decretato dall’amminisrazione comunale di Rocca di Mezzo – ce comunque non riguarda l’attuale amministrazione in carica, ma quella risalente al 2011 – non era adeguatamente motivato.
«Il provvedimento amministrativo», affermano i giudici del Tribunale, ai quali ha fatto ricorso la residente, «non può mancare di rendere ragione dei suoi cosiddetti presupposti, e cioè dei fatti permissivi o costitutivi assunti alla base dell’adozione di un determinato atto, pena la ravvisabilità di un vizio del presupposto stesso, suscettibile di determinarne l’annullamento».
«Nel caso in esame», continuano ancora nella sentenza i giudici del Tribunale amministrativo regionale, «nel provvedimento mancano le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (il Comune di rocca di Mezzo) a considerare incongrua l’istanza nonostante la legittimità di richiesta di utilizzo del 5 per cento, secondo le norme tecniche del Piano di fabbricazione comunale. Il ricorso deve essere accolto», concludono i giudici amministrativi, «e quindi si annulla il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale deve riesercitare il potere amministrativo». (g.p.)

