Casette provvisorie, c’è la svolta: i giudici bloccano la demolizione

Il Consiglio di Stato annulla l’ordinanza di abbattimento di un edificio di Sassa e crea un precedente: se residenziali e più piccole del limite di 100 metri quadrati possono restare nelle ex zone vincolate
L’AQUILA. C’è uno spiraglio per chi attende di sanare le casette post sisma realizzate grazie alla delibera del consiglio comunale del maggio 2009. Il Consiglio di Stato ha infatti riscritto una sentenza del Tar, che nel 2020 aveva invece considerato legittima una ordinanza di demolizione emessa dallo stesso Comune dell’Aquila relativa a un edificio in zona Sassa costruito su un’area a vincolo decaduto (più nota come area bianca). Il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza di demolizione perché – semplificando – quando si tratta di una struttura esclusivamente residenziale, la sanatoria in area bianca è possibile.
LE AREE BIANCHE
Innanzitutto va chiarito cosa sono le aree bianche. Si tratta di zone vincolate (di solito per servizi pubblici) dal Piano regolatore del 1979 ma che da tempo quei vincoli li avevano persi e, detto in soldoni, erano tornate edificabili. La materia è stata “sanata” dal Comune con una delibera del 2015 (anche se ci sono sentenze amministrative che quella delibera l’hanno messa in discussione).
CASETTE del 2009
Nel 2009 la delibera 58 consentiva di realizzare le casette «a uso esclusivamente residenziale, di superficie non eccedente i 95 metri quadrati collocabili anche su suoli gravati da vincoli di natura espropriativa destinati a verde pubblico e attrezzato, servizi pubblici, attrezzature generali, parco pubblico urbano e territoriale». La delibera in questione ha poi previsto la trasformazione dei manufatti insistenti su dette aree da temporanei in definitivi rinviando alla normativa e alle procedure che l’amministrazione dovrà codificare in sede di normazione generale delle aree a vincolo decaduto, le famose aree bianche appunto.
IL CASO DI SASSA
Nel caso oggetto della recente sentenza, il Comune aveva negato la “sanatoria” affermando che l’edificio non era tutto residenziale e comunque non poteva essere realizzato in una zona che, se pure “area bianca”, non rientrava fra quelle consentite dalla delibera 58. Il Consiglio di Stato invece scrive che «la variante generale al piano regolatore, approvata nel 2015 ha introdotto un articolo, il 30 bis, che ha qualificato edificabili le aree soggette ai vincoli preordinati all’esproprio, ormai decaduti, di cui agli articoli 27 limitatamente alla parte destinata ai parcheggi, 29 e 30. La convertibilità del manufatto in opera permanente è circoscritta agli edifici aventi destinazione esclusivamente residenziale e superficie utile inferiore alla soglia limite di 100 metri quadrati». La verifica fatta fare dai giudici «ha permesso di accertare una superficie utile pari a 94 metri quadrati. In definitiva, per un verso, la norma pare ostativa alla conversione del manufatto in edificio permanente sebbene anche nell’area in cui l’edificio ricade i vincoli siano decaduti; per l’altro in ragione delle dimensioni e della destinazione esclusivamente residenziale del manufatto la stabilizzazione in residenza abitativa pare essere in linea con i parametri previsti dalla delibera del consiglio comunale 58 del maggio 2009».
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