Casette provvisorie Il Tar insiste sulla demolizione

Nuova sentenza conferma la linea già espressa dal Comune In presenza di evidenti irregolarità i manufatti vanno rimossi
L’AQUILA. I giudici amministrativi stanno “sventando” quasi tutti i tentativi di trasformare in definitive le cosiddette casette delibera 58, sorte a centinaia nel post-sisma. La delibera di consiglio comunale numero 58 del maggio 2009 consentiva ai privati – la cui abitazione era stata resa inagibile dal terremoto del 6 aprile – di costruirsi autonomamente (e a proprie spese) un “rifugio” provvisorio, stile Map, per far fronte all’emergenza. La “casetta” doveva poi essere abbattuta una volta che il cittadino avesse riavuto l’agibilità dell’abitazione principale. La questione abbattere o non abbattere gli immobili legati alla delibera 58 anima da anni il dibattito cittadino. Le promesse generiche iniziali “falla, tanto poi chi te la viene a demolire” seguite da altri tentativi “teorici” di trovare sbocchi normativi (nuovo Prg, immaginifiche sanatorie) si sono scontrate con una realtà ben diversa. La delibera 58 non prefigurava “stabilizzazioni” salvo che in rarissimi casi.
Ieri il Tar ha pubblicato una sentenza che conferma sia la linea del Comune (cioè: dove ci sono evidenti irregolarità non c’è alternativa alla demolizione) e sia quella di altri giudici amministrativi che finora hanno sempre confermato la bontà dei provvedimenti comunali. Nell’ultima decisione in ordine di tempo il Tar scrive: “In linea generale deve premettersi che la deliberazione 58 del 2009, approvata del consiglio comunale per far fronte all’emergenza abitativa dei cittadini la cui abitazione principale fosse inagibile a causa del sisma, ha consentito la realizzazione di edifici provvisori (da rimuovere dopo il rilascio del certificato di agibilità dell’abitazione principale) a uso esclusivamente residenziale, di superficie non eccedente i 95 metri quadrati collocabili anche su suoli gravati da vincoli di natura espropriativa destinati a verde pubblico e attrezzato, servizi pubblici, attrezzature generali, parco pubblico urbano e territoriale, secondo gli articoli 29, 30, 31 e 43 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore. La deliberazione in questione ha poi previsto la trasformazione dei manufatti insistenti su dette aree da temporanei in definitivi rinviando alla normativa e alle procedure che l’amministrazione dovrà codificare in sede di normazione generale delle aree a vincolo decaduto”, le famose aree bianche. “La variante generale al Prg”, si legge nella sentenza, “approvata con deliberazione del Consiglio comunale 138 del 2015 (che inormava le aree bianche, ndr), ha introdotto l’articolo 30 bis delle norme tecniche di attuazione che ha conformato come edificabili le aree soggette ai vincoli preordinati all’esproprio, ormai decaduti, di cui agli articoli 27 (aree destinate a viabilità e parcheggi) limitatamente alla parte destinata ai parcheggi, 29 (zone a verde pubblico attrezzato) e 30 (zone a servizi pubblici). La lettura coordinata della delibera 58 e dell’articolo 30 bis delle norme tecniche modificate nel 2015 consente di affermare che sono trasformabili in definitivi solo i manufatti temporanei realizzati nelle zone a vincolo decaduto di cui agli articoli 29 e 30 delle stesse norme tecniche. Pertanto il ricorrente non avrebbe potuto realizzare il manufatto provvisorio perché collocato su un’area ricadente in zona disciplinata dall’articolo 27 delle norme tecniche che non è compresa fra quelle sulle quali, eccezionalmente, la delibera 58 consentiva la realizzazione di manufatti provvisori.
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